Il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 (c.d. Decreto Riaperture).
Di seguito le novità.
Dal 19 Maggio 2021, in zona gialla:
il coprifuoco sarà in vigore dalle ore 23 : 00 alle ore 5 : 00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Dal 22 Maggio 2021, in zona gialla:
le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi;
è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici.
Dal 24 Maggio 2021, in zona gialla:
le attività di palestre sono consentite.
Dal 1° Giugno 2021, in zona gialla:
le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso;
all’aperto è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto delle distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto.
Dal 7 Giugno 2021, in zona gialla:
il coprifuoco sarà in vigore dalle ore 24 : 00 alle ore 5 : 00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Dal 15 Giugno 2021, in zona gialla:
sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento;
sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso.
Dal 21 Giungo 2021, in zona gialla:
non sarà più in vigore il coprifuoco.
Dal 1° Luglio 2021, in zona gialla:
sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti;
è consentita al chiuso la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto delle distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 500 per impianti al chiuso ;
sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Nelle zone bianche non si applica il coprifuoco.
E' stata elevata da sei a nove mesi la validità della certificazione verde COVID – 19 dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
Inoltre la certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
In allegato il Decreto Legge e Circolare del Ministero dell' Interno.
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