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DECRETO “RIAPERTURE”: ECCO LE NOVITA'



Il nuovo Decreto "Riaperture" ha introdotto misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID - 19.


Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d'emergenza e inoltre l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.


Dal 26 aprile 2021 :

  • sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone “bianca” e “gialla”; mentre per quanto riguarda gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona “arancione” o “rossa” sono consentiti oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi;

  • al 15 giugno 2021, nella “zona gialla” e, in ambito comunale, nella “zona arancione”, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel limite di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

  • e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020 – 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado almeno per il 50 % della popolazione studentesca. Nella "zona rossa", l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 % degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza. Nelle zone "gialla" e "arancione", l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 % degli studenti, fino al 100 %.

  • e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e delle ricerca.

  • in “zona gialla” sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena;

  • in “zona gialla” sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live – club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale, di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 % di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

  • in “zona gialla” è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.


Dal 15 maggio in “zona gialla” sono consentite le attività :

  • di piscine all’aperto;

  • degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi.


Dal 1° giugno nella “zona gialla” :

  • le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri;

  • sono aperti al pubblico eventi e competizioni a livello agonistico riconosciuti dal CONI. La capienza consentita non può essere superiore al 25 % di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso;

  • sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico – scientifico.

Dal 15 giugno 2021 in "zona gialla" è consentito lo svolgimento in presenza di fiere.


Dal 1° luglio in “zona gialla” :

  • sono consentiti i convegni e i congressi;

  • sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento;

  • sono consentite le attività dei centri termali, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti.


In allegato il Decreto.

Decreto Riaperture
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