DECRETO RISTORI - QUATER: NUOVE MISURE PER IL LAVORO
Aggiornamento: 1 dic 2020

Il Governo, al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica, ha disposto ulteriori misure di sostegno del lavoro con l’emanazione del Decreto Ristori – quater (Decreto Legge del 30 novembre 2020, n. 157)
Di seguito una breve sintesi.
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre.
Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020:
1. per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori – quater e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
2. per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
3. ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto ( "zone rosse").
4. ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ("zone rosse").
5. i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati delle vendite.
Il Decreto Ristori – quater ha previsto un’indennità pari a 1000 euro.
La tantum di 1000 euro spetta ai :
1. lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in tale periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI;
2. ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, in particolare:
a) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
b) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;
c) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori – quater e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;