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DECRETO RISTORI - QUATER: NUOVE MISURE PER IL LAVORO

Aggiornamento: 1 dic 2020


Il Governo, al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica, ha disposto ulteriori misure di sostegno del lavoro con l’emanazione del Decreto Ristori – quater (Decreto Legge del 30 novembre 2020, n. 157)

Di seguito una breve sintesi.


Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre.

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020:


1. per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori – quater e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.


2. per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.


3. ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto ( "zone rosse").


4. ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ("zone rosse").


5. i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.


Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati delle vendite.

Il Decreto Ristori – quater ha previsto un’indennità pari a 1000 euro.

La tantum di 1000 euro spetta ai :


1. lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate in tale periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI;


2. ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, in particolare:

a) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;

b) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;

c) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori – quater e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

I lavoratori alla data di presentazione della domanda, non devono essere :

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- titolari di pensione.


3. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di tali requisiti:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale del settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del Decreto Ristori - quater, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.


4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

- con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.


La domanda per le indennità è presentata all’INPS, entro il 15 dicembre 2020, tramite il modello di domanda e secondo le modalità predisposte dall’INPS stesso.

Le indennità previste dal D.L. n. 104/2020 (art.9) possono ancora essere richieste entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Ristori - quater (30 novembre 2020).

Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche è incrementata di 92 milioni di euro per il 2020.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.

Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Le domande degli interessati sono presentate entro il 7 dicembre 2020.

Per coloro che sono già beneficiari di una indennità, e permangono i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.

Ai fini dell’erogazione delle indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Misure in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. n. 104/2020 ( decreto “Agosto ”), sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.


Per ulteriori chiarimenti di seguito in allegato il Decreto pubblicato in G.U.

Decreto Ristori - quater
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