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DECRETO RISTORI - QUATER: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI


Ricordiamo che con il decreto – legge 30 novembre 2020, n. 157 ( decreto Ristori – quater) sono state introdotte ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

In particolare la Circolare del 14 dicembre 2020, n. 145 l’INPS ha fornito indicazioni generali concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.


Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 157/2020

Il decreto Ristori – quater, prevede che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto 157/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.

In più i versamenti del mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019.


Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020

La sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020, opera a prescindere dai requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato.

In particolare i soggetti che possono usufruire della sospensione sono :

  • i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ( allegato 1 );

  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto c .d. zona arancione e zona rossa (allegato 2);

  • i soggetti che operano nei settori economici che hanno domicilio fiscale, sede legale o

  • sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima

  • gravità e da un livello di rischio alto c. d. zona rossa ( allegato 3);

  • soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour

  • operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto c. d. zona rossa ( allegato 4 ).


Modalità di recupero dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.


Con successivo messaggio l'Inps fornirà le relative istruzioni operative con riferimento alle

diverse Gestioni interessate.


Di seguito la Circolare Inps 145/2020 e i relativi allegati.

Circ. del 14 dicembre 2020, n. 145
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Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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