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DECRETO SOSTEGNI: APERTE LE PROCEDURE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO


Con il Protocollo del 2021, n. 77923 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto “Sostegni”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021.

Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

L’istanza per il riconoscimento contiene le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del soggetto;

  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo;

  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;

  • l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono:

  1. inferiori o uguali a 100.000 euro;

  2. sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

  3. sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

  4. sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

  5. oppure sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  • l’indicazione del soggetto richiedente se abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell’anno 2020;

  • la scelta se utilizzare l’intero importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;

  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;

  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva.


L’istanza, inoltre, contiene :

  • la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati;

  • la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.


Modalità di predisposizione dell’istanza e calcolo del contributo a fondo perduto

L’istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.


Il contributo spetta:

  • se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;

  • per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019.

Qualora il soggetto abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.


Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

È possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

È, inoltre, possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa da intendersi come rinuncia totale al contributo.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell'istanza e:

  • in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo;

  • in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza evidenziando i motivi del rigetto.


Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.


In allegato quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate.

Agenzia dell'entrate protocollo del 2021
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