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DECRETO SOSTEGNI: INDENNITA’ UNA TANTUM


Con il Messaggio del 25 marzo 2021, n. 1275 l’INPS fornisce alcune prime informazioni in ordine alle predette prestazioni, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.


Indennità COVID – 19

Il Decreto "Sostegni" ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti beneficiari dell’indennità.

Tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori :

  • lavoratori stagionali;

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

  • lavoratori intermittenti;

  • lavoratori autonomi occasionali;

  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

  • I lavoratori dello spettacolo.

Tali lavoratori che hanno già fruito a suo tempo delle medesime indennità, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.


Il Decreto "Sostegni" prevede poi il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità.

Inoltre il Decreto "Sostegni" ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Ai fini dell’accesso alle indennità COVID – 19 del Decreto "Sostegni", i lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.


Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI

Il Decreto "Sostegni" ha introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa.

In particolare, l’articolo 16 prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legge ( 23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.


Fino alla data 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.


In allegato il Messaggio INPS.

Messaggio Inps 25 marzo 2021, n. 1275
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