DECRETO TRASPARENZA: LE NOVITA'

Con la definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, il c.d. “Decreto sulla trasparenza contrattuale” trova applicazione a decorrere dal 13 agosto 2022.
Tuttavia i lavoratori che risultino già assunti alla data del 1° agosto 2022 possono chiedere al proprio datore di lavoro o committente che vengano loro fornite le informazioni relative al proprio rapporto di lavoro, sulla base dei nuovi obblighi introdotti dal provvedimento stesso.
Il Decreto trova applicazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:
contratto di lavoro subordinato;
contratto di lavoro somministrato;
contratto di lavoro intermittente;
rapporto di collaborazione;
contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
contratto di prestazione occasionale;
lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca;
lavoratori domestici.
Sono esclusi:
i rapporti di lavoro autonomo;
i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive;
i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero.
Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni presenti nel decreto in formato cartaceo oppure elettronico.
Il datore di lavoro sia pubblico che privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:
L’identità delle parti.
Il luogo di lavoro.
La sede o il domicilio del datore di lavoro.
L’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore.
La data di inizio del rapporto di lavoro.
La tipologia di rapporto di lavoro.
La durata del periodo di prova.
La durata del congedo per ferie.
La procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore.
L’importo iniziale della retribuzione.
La programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.
Se il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative imprevedibili, il datore di lavoro informa il lavoratore:
sull’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
13. Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto.