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DECRETO TRASPARENZA: LE NOVITA'


Con la definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, il c.d. “Decreto sulla trasparenza contrattuale” trova applicazione a decorrere dal 13 agosto 2022.

Tuttavia i lavoratori che risultino già assunti alla data del 1° agosto 2022 possono chiedere al proprio datore di lavoro o committente che vengano loro fornite le informazioni relative al proprio rapporto di lavoro, sulla base dei nuovi obblighi introdotti dal provvedimento stesso.


Il Decreto trova applicazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:

  • contratto di lavoro subordinato;

  • contratto di lavoro somministrato;

  • contratto di lavoro intermittente;

  • rapporto di collaborazione;

  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

  • contratto di prestazione occasionale;

  • lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca;

  • lavoratori domestici.

Sono esclusi:

  • i rapporti di lavoro autonomo;

  • i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive;

  • i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;

  • i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;

  • i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero.

Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni presenti nel decreto in formato cartaceo oppure elettronico.


Il datore di lavoro sia pubblico che privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:

  1. L’identità delle parti.

  2. Il luogo di lavoro.

  3. La sede o il domicilio del datore di lavoro.

  4. L’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore.

  5. La data di inizio del rapporto di lavoro.

  6. La tipologia di rapporto di lavoro.

  7. La durata del periodo di prova.

  8. La durata del congedo per ferie.

  9. La procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore.

  10. L’importo iniziale della retribuzione.

  11. La programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.

  12. Se il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative imprevedibili, il datore di lavoro informa il lavoratore:

  • sull’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

  • ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;

  • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

13. Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto.


L’obbligo di informazione è assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa.


Le informazioni non contenute nei predetti documenti devono essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa ad esclusione delle indicazioni relative alle imprese utilizzatrici per i lavoratori somministrati.


Inoltre il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti i nuovi obblighi e il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro 30 giorni.


Modifiche del contratto intermittente

Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere i seguenti elementi:

  1. La natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto.

  2. Il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore.

  3. Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita.

  4. Le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore.

  5. I tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità.

  6. Le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

  7. Le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.


Durata massima del periodo di prova

Il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi.

Nel periodo di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.


In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell’instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.


Prestazioni di lavoro all’estero

Il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato terzo un lavoratore nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, è tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro e le seguenti ulteriori informazioni:

  • il paese in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;

  • la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione e le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;

  • le condizioni del rimpatrio;

  • la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;

  • le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

  • l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono state pubblicate le informazioni sul distacco.


Il datore di lavoro e il committente pubblico e privato sono tenuti a comunicare per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione di uno degli elementi riguardanti il rapporto di lavoro non derivante direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari.

Qualora il lavoratore denunci all’Ispettorato Nazionale del Lavoro il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento da parte del datore di lavoro o committente di uno degli obblighi introdotti per effetto del Decreto Trasparenza, una volta compiuti i necessari accertamenti, al datore di lavoro è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.


In allegato il Decreto.

Decreto Trasparenza
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