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DETASSAZIONE AUMENTI RETRIBUTIVI E MAGGIORAZIONI: INDICAZIONI PRATICHE DALL’AGENZIA ENTRATE


A cura di Francesco Geria


La Legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 7, nell’ottica di favorire l’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e di rafforzare il collegamento tra dinamiche salariali e produttività, ha introdotto per l’anno 2026 un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali:


  • pari al 5% sugli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025, 2026;

  • pari al 15% per alcune maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore.


È intervenuta così l’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 24 febbraio 2024, n. 2/E fornendo un inquadramento della disciplina che ne chiarisce i contenuti.

 


Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

L’articolo 1 comma 7 della Legge di Bilancio 2026 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’attuale periodo di imposta.


Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione in esame si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, salvo espressa rinuncia scritta, che abbiano conseguito, nell’anno d’imposta 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.


Ai fini della verifica della soglia reddituale, occorre considerare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da una pluralità di rapporti di lavoro.


Sotto il profilo oggettivo, l’imposta sostitutiva del 5 per cento riguarda esclusivamente gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.


La misura interessa e si applica:


  • ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, comprese le mensilità aggiuntive;

  • agli istituti retributivi indiretti interessati dai suddetti incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro, quali malattia, maternità, paternità, infortunio;

  • all’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano tale somma;

  • alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale, nelle ipotesi in cui l’aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati.


Restano esclusi:


  • gli scatti di anzianità;

  • le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività;

  • le somme, disposte dal rinnovo contrattuale, erogate una tantum a copertura al periodo di c.d. vacanza contrattuale;

  • il trattamento di fine rapporto.


Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (lavoratore domestico), può beneficiare della misura agevolativa in esame nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.


In sede di dichiarazione dei redditi, il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Allo stesso modo, il dipendente può utilizzare la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.



Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno

In aggiunta il comma 10 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 introduce, sempre per l’anno 2026, un’ulteriore imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 15%, applicabile entro il limite annuo di 1.500 euro, alle maggiorazioni e alle indennità corrisposte per lavoro notturno, per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo settimanale nonché alle indennità e agli emolumenti connessi al lavoro a turni.


Sono escluse da tale regime:

  • le somme erogate in base ad accordi territoriali o aziendali, gli istituti retributivi indiretti a carico del datore di lavoro in caso di assenza dal lavoro, gli emolumenti differiti quali il TFR, nonché le voci della retribuzione diretta ordinaria, incluse tredicesima e quattordicesima;

  • le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi dell'art. 1 comma 11, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono, difatti, interessati dalla disciplina in esame esclusivamente gli importi “aggiuntivi” collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario.


Anche per l’imposta sostituiva del 15% non verrà applicata al lavoratore se viene prodotta esplicita rinuncia scritta. In questo caso, verrà applicata la tassazione ordinaria.


Il beneficio è riconosciuto dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro, considerando tutti i redditi percepiti nel periodo d’imposta, anche da più datori di lavoro.


L’agevolazione analizzata non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, ai sensi dell'art. 1 comma 18 della Legge di bilancio 2026.


I redditi assoggettati a tale imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, di conseguenza, anche ai fini della determinazione delle detrazioni a esso eventualmente collegate.


Ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo però, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.


Qualora il lavoratore percepisca redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (lavoratore domestico), può beneficiare della detassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno e festivo e delle indennità di turno nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di riferimento.


L’imposta sostitutiva si applica alle somme erogate, nell’anno 2026, fermo restando il rispetto del c.d. principio di cassa allargato, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e di indennità di turno, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro.


Il limite dettato dalla Legge di Bilancio 2026, pari a 1.500 euro, rappresenta una franchigia, infatti, le somme eccedenti tale limite, concorrono al reddito e su di esse viene applicata la tassazione ordinaria.


In sede di dichiarazione dei redditi, il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Allo stesso modo, il dipendente può utilizzare la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

 

 
 
 

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