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DOMANDA UNIFICATA UNI – CIG


Con il Messaggio del 29 ottobre 2021, n. 3727, l’INPS comunica la messa in produzione di UNI–CIG esclusivamente per le prestazioni di assegno ordinario, cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e cassa integrazione guadagni in deroga “plurilocalizzata” con causali “COVID– 19" .

Non rientrano in questo primo rilascio, sia la prestazione CIGO, sia quella dell’assegno ordinario con causali ordinarie, per le quali la procedura sarà rilasciata in una fase successiva, rendendo così UNI – CIG la modalità unica di prestazione delle domande di integrazione salariale da inviare all’Istituto.


Le linee guida della procedura UNI – CIG

Il nuovo servizio UNI – CIG è stato sviluppato puntando su due linee di innovazione:

  • uniformare i quadri di compilazione e le fasi di invio delle domande di integrazione salariale;

  • prevedere una serie di controlli automatizzati sia in fase di compilazione della domanda che in fase di verifica successiva al suo invio.


Modalità di funzionamento della procedura UNI – CIG

L’applicazione UNI – CIG propone al datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario abilitato, una nuova modalità di compilazione della domanda strutturata in quadri successivi.

Le aziende dovranno indicare come di consueto, l’inizio e la fine effettiva del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, il numero di beneficiari complessivo e le ore di integrazione salariale richieste.

Inoltre, subito dopo l’invio della domanda, la procedura effettuerà in modalità automatizzata e immediata, una prima serie di controlli formali tesi a verificare che la domanda sia ricevibile, e a seguito di esito positivo, assegnerà il Ticket e il protocollo.

La domanda sarà sottoposta a un’ulteriore verifica sia in ordine alla congruità dell’istanza in relazione al periodo e alla causale scelta, sia in ordine ai requisiti di accesso alla prestazione dei lavoratori, tramite il controllo dell’elenco dei beneficiari allegato dall’azienda.

Qualora la procedura rilevi in questa fase delle anomalie sarà possibile per l’azienda modificare la domanda per correggere le anomalie entro cinque giorni dall’invio. In caso di mancata correzione, trascorsi i cinque giorni, la domanda non sarà più modificabile e verrà inviata alla Struttura territorialmente competente per la successiva istruttoria.


Richiesta di anticipo del 40 % della prestazione

La procedura UNI – CIG prevede che l’azienda possa presentare anche l’eventuale richiesta di anticipo del 40 % della prestazione. In caso venga selezionata l’opzione di anticipo del 40%, il datore di lavoro dovrà allegare il file nel formato già in uso contente IBAN dei beneficiari e le ore di sospensione previste per ogni lavoratore.

In caso di superamento di tutti i controlli, la prestazione viene erogata una volta autorizzata la domanda di integrazione salariale.


Il cruscotto di UNI – CIG

La procedura UNI – CIG presenta un cruscotto che consente all’azienda, o all’intermediario abilitato, di seguire le fasi di verifica dell’invio nonché di avere un elenco delle istanze già presentate sia con la nuova procedura che con le procedure preesistenti. La pagina iniziale del cruscotto presenta tre distinte sezioni:

  1. In lavorazione : elenca le domande per cui l’azienda ha avviato una fase di lavorazione/modifica;

  2. Inviate : contiene tutte le domande inviate;

  3. Pregresse : include le domande presentate con procedure diverse da UNI – CIG.


Il sistema dei controlli UNI – CIG in fase di compilazione della domanda

La procedura UNI – CIG presenta all’azienda una serie di quadri successivi da compilare in modalità semplificata.


Il quadro “A” richiede di selezionare l’anagrafica aziendale dall’apposito elenco.

Il quadro “B” è relativo alla scelta del tipo di prestazione richiesta e alla causale “COVID – 19” tra quelle disponibili.

Il quadro “C” riguarda la scelta e l’inserimento dell’unità produttiva per cui l’azienda richiede l’integrazione salariale.

Il quadro “D” consente di inserire il periodo di sospensione, il numero di beneficiari e le ore di integrazione richieste.


I Controlli formali successivi all’invio della domanda

Una volta inviata la domanda, UNI – CIG effettuerà, entro pochi minuti, una prima serie di controlli formali di ricevibilità e, a seguito di esito positivo, genererà il Ticket e il protocollo. Qualora la procedura riscontri degli errori sospenderà il processo di acquisizione della domanda e li segnalerà all’azienda con la nota “Errori Formali dati”.

In particolare, gli errori formali rilevabili dalla procedura sono:

a) Correttezza formale del formato del file allegato;

b) Correttezza formale dei codici fiscali;

c) Anomalie nella compilazione del quadro numero beneficiari;

d) Coerenza tra il numero di beneficiari indicati in domanda e quelli presenti nel file “elenco beneficiari”;


Inoltre, se è presente la richiesta di anticipo del 40 % :

a) Correttezza formale dell’IBAN;

b) Coerenza tra numero di ore richieste in anticipo e quelle richieste in domanda.


La procedura di correzione degli errori formali

Le domande irricevibili sono elencate tra quelle inviate e sono identificabili in quanto riportano la segnalazione di errore e sono prive di controllo. L’azienda potrà portare in modifica la domanda sulla base degli errori segnalati dal primo controllo e procedere alla correzione/integrazione dei dati richiesti, allegando eventualmente un nuovo file “elenco beneficiari “ corretto.


La procedura di correzione degli errori sostanziali

Se UNI – CIG non evidenzierà alcun errore, la domanda sarà trasmessa in istruttoria per la successiva autorizzazione ( o reiezione). Qualora siano ravvisate delle criticità, la procedura le evidenzierà all’azienda in un file riassuntivo e porterà la domanda in uno stato modificabile indicato da un’icona rossa e dalla scritta “errori di compatibilità”.


A questo punto l’azienda potrà valutare l’errore segnalato e scegliere tra le seguenti opzioni:

1. Procedere alla correzione/integrazione dei dati richiesti;

2. Forzare la segnalazione indicando in nota il motivo per cui la si ritiene non corretta.


Se l’azienda non ritiene opportuno operare alcuna modifica, la procedura manderà alla Struttura territoriale la domanda dopo cinque giorni dalla protocollazione per la successiva istruttoria.


Da ultimo si ricorda che l’azienda potrà comunque procedere all’annullamento della domanda entro tre giorni e la stessa non sarà più visualizzabile.


In allegato il Messaggio.

Messaggio Inps del 29 ottobre 2021, n 3727
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