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ESONERO CONTRIBUTIVO: ISTRUZIONI OPERATIVE ANCORA NON DISPONIBILI



L'art. 3 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 ha previsto un esonero del versamento dei contributi previdenziali per le aziende del settore privato con esclusione di quello agricolo che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione.


L'esonero è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di 4 mesi.


Possono accedere al beneficio i datori di lavoro:

  • privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo;

  • che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti in base all’emergenza da COVID - 19;

  • che hanno richiesto periodi di integrazione salariale nei periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL.


Per approfondimenti scarica qui la nostra circolare informativa.

INFORMATORE Edizione speciale - Esonero
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