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4 OTTOBRE 2026, FESTA NAZIONALE DI SAN FRANCESCO: GLI EFFETTI IN BUSTA PAGA

10 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

A cura di Francesco Geria


Dal 1° gennaio 2026 il 4 ottobre è festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La ricorrenza è stata istituita dalla legge 8 ottobre 2025, n. 151, anche in vista dell’ottavo centenario della morte del Santo, avvenuta nel 1226. Nel 2026, il 4 ottobre cadrà di domenica: una coincidenza che produce specifici effetti sul trattamento economico dei lavoratori dipendenti.

 


LA NUOVA FESTIVITÀ NAZIONALE

La legge n. 151/2025 ha inserito il 4 ottobre tra i giorni festivi previsti dall’articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260. La giornata è quindi soggetta al completo orario festivo nei luoghi di lavoro, secondo la disciplina generale e le previsioni del contratto collettivo applicato.

 


CHE COSA ACCADE QUANDO LA FESTIVITÀ CADE DI DOMENICA

Nel 2026 il 4 ottobre cadrà di domenica. In via generale, per i lavoratori dipendenti del settore privato la coincidenza di una festività con la domenica determina il riconoscimento, oltre alla normale retribuzione, di un’ulteriore quota giornaliera: è il trattamento comunemente indicato nel cedolino come «festività non goduta». La finalità è compensare economicamente il lavoratore che, a causa della sovrapposizione con la domenica, non beneficia di una distinta giornata festiva retribuita.


Ne consegue che, per la generalità dei lavoratori interessati, il mese di ottobre 2026 comprenderà una giornata di retribuzione aggiuntiva, ferma restando la verifica delle regole del CCNL applicato e delle particolarità del rapporto.

 


COME VIENE RETRIBUITA LA FESTIVITÀ NON GODUTA

Per i lavoratori con retribuzione mensile, la normale paga del giorno festivo è già compresa nello stipendio; la coincidenza con la domenica dà quindi luogo, in via generale, a una quota aggiuntiva corrispondente a una giornata di retribuzione. Il valore è determinato applicando il divisore giornaliero previsto dal CCNL alla retribuzione utile individuata dallo stesso contratto: frequentemente il divisore è 26, ma può essere diverso.


Per i lavoratori retribuiti a ore, il trattamento è rapportato alla normale retribuzione giornaliera e all’orario contrattuale. Devono inoltre essere considerate le discipline particolari del contratto collettivo, l’eventuale articolazione dei turni e la circostanza che la domenica coincida effettivamente con il riposo settimanale del dipendente.

 


ESEMPIO PRATICO DI CALCOLO IN BUSTA PAGA

Si consideri un lavoratore mensilizzato che non presta attività domenica 4 ottobre 2026, con una retribuzione mensile utile ai fini della festività pari a € 2.080,00 e un divisore giornaliero contrattuale pari a 26.


La quota aggiuntiva lorda sarà calcolata come segue: € 2.080,00 ÷ 26 = € 80,00. Nel cedolino di ottobre, oltre alla normale retribuzione mensile di € 2.080,00, sarà quindi esposta una voce «festività non goduta» pari a € 80,00 lordi.


Il totale lordo del mese, limitatamente a queste due componenti, sarà pari a € 2.160,00. L’importo è soggetto alla normale contribuzione previdenziale e alla tassazione fiscale. L’esempio è meramente illustrativo: occorre verificare quali elementi retributivi rientrino nella base di calcolo e quale divisore sia previsto dal CCNL applicato.



SE IL DIPENDENTE LAVORA IL 4 OTTOBRE

Il trattamento per festività non goduta riguarda la coincidenza della ricorrenza con la domenica e non presuppone che il dipendente lavori in tale giornata.


Se, invece, il lavoratore presta effettivamente attività domenica 4 ottobre, occorre aggiungere la retribuzione delle ore lavorate e le maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro festivo e, ove applicabili, domenicale.


L’eventuale riposo compensativo segue le disposizioni contrattuali e l’organizzazione dell’orario. Le diverse voci devono essere tenute distinte nel cedolino, evitando di confondere la quota per festività non goduta con la maggiorazione dovuta per il lavoro effettivamente svolto.

 


IN SINTESI

Dal 2026 il 4 ottobre è festa nazionale e, nel primo anno di applicazione, cade di domenica. In via generale, ai lavoratori dipendenti interessati dovrà essere riconosciuta un’ulteriore giornata di retribuzione quale festività non goduta, anche in assenza di prestazione lavorativa. L’importo concreto sarà determinato secondo la retribuzione utile e il divisore previsti dal CCNL applicato. Qualora il dipendente lavori il 4 ottobre, alla quota per la festività si aggiungeranno il compenso per le ore prestate e le relative maggiorazioni contrattuali. Restano da verificare le discipline particolari, soprattutto per il pubblico impiego, i turnisti e i lavoratori il cui riposo settimanale non coincide con la domenica.



RIFERIMENTI:

  • legge 8 ottobre 2025, n. 151

  • legge 27 maggio 1949, n. 260

  • legge 31 marzo 1954, n. 90

  • contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro

 
 
 

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