INAIL: DISPENSA DA DENUNCIA LAVORI TEMPORANEI
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A cura di Ilaria Pistininzi
A decorrere dal 5 marzo 2026 Inail rende disponibile un nuovo applicativo per inoltrare l’istanza di dispensa dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo.
DENUNCIA DI NUOVO LAVORO TEMPORANEO: COS’È E QUANDO È NECESSARIO INVIARLA
Il datore di lavoro, titolare di un rapporto assicurativo Inail, deve comunicare all’Istituto i lavori a carattere temporaneo entro 30 giorni dalla data di inizio degli stessi con la denuncia di lavoro temporaneo.
Sono lavori a carattere temporaneo quelli che:
hanno un termine finale certo determinato o determinabile, anche se di lunga durata;
sono classificabili in una voce di tariffa già presente nella posizione assicurativa territoriale (PAT) della ditta.
Rientrano nella fattispecie non solo i lavori edili, idraulici, stradali, ecc. ma anche tutti gli altri lavori aventi le suddette caratteristiche.
Qualora invece i lavori siano di carattere stabile, per i quali dunque non sia previsto un termine finale, e siano riferite ad attività non ancora denunciate all’Istituto (nuovo rischio) sarà da inviarsi una denuncia di variazione, sempre entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori.
Nella denuncia di lavoro temporaneo (DNL TEMP) è necessario indicare:
la descrizione dettagliata delle opere realizzate e/o i servizi resi nell’ambito dello specifico lavoro temporaneo, indicando in maniera sintetica le fasi del processo produttivo;
l’importo complessivo dei lavori oggetto della denuncia (IVA esclusa);
nei casi di subappalti, la quota percentuale complessiva dei lavori che sono stati affidati o che si intendono affidare a terzi;
i macchinari, gli impianti o le attrezzature utilizzate che risultino necessarie all’esecuzione dei lavori, compresi i mezzi di trasporto;
il luogo di lavoro presso il quale vengono svolte le attività;
i dati del committente;
il numero complessivo dei lavoratori, dipendenti e categorie assimilate, che saranno occupati dalla ditta nei luoghi di lavori, oltre all’ammontare complessivo delle retribuzioni relative all’anno o al minor periodo assicurativo decorrente dalla data dell’inizio dei lavori al 31 dicembre dello stesso anno;
il codice fiscale e la retribuzione relativa all’anno o al minor periodo assicurativo del titolare artigiano, dei familiari coadiuvanti e/o dei soci dell’impresa artigiana che svolgano attività nel luogo dei lavori per i quali si sta inviando la denuncia;
il codice fiscale e la retribuzione relativa all’anno o al minor periodo assicurativo dei familiari coadiuvanti e/o dei soci dell’impresa non artigiana che siano occupati nel luogo dei lavori.
LA DISPENSA DI INVIO DELLA DENUNCIA LAVORI TEMPORANEI
La dispensa è uno strumento previsto dalle modalità applicative delle tariffe, DM 27 febbraio 2019, articolo 13, comma 9, e ha come obiettivo sollevare le imprese più piccole dall’obbligo di presentazione della denuncia di lavoro temporaneo.
È possibile inviare l’istanza nei casi in cui:
i lavori non superino il limite di 5 persone impegnate contemporaneamente. Nel computo sono inclusi i titolari artigiani, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano attivamente all’attività;
la durata dei lavori non ecceda i 15 giorni di calendario;
i lavori rientrino nella tipologia di lavorazione (medesima voce di tariffa) già denunciata all’Inail e siano riconducibili a lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità o altre lavorazioni ritenute dispensabili dall’Inail.
Una volta proceduto con la presentazione della richiesta di dispensa, da trasmettersi per il tramite dei canali telematizzati presenti nel portale dell’Istituto, entro 30 giorni l’Inail emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.
La nuova istanza si caratterizza per la possibilità di monitorare in tempo reale lo stato di invio dell’istanza e lavorazione da parte della sede Inail competente.
Nel caso di rilascio di un provvedimento di diniego della dispensa, permane l’obbligo di presentazione della DNL TEMP, sempre entro il termine di 30 giorni dall’inizio dei lavori.
È importante tenere monitorati gli stati di avanzamento della pratica onde evitare la sovrapposizione dei termini che possono comportare sanzioni e irregolarità del Durc.





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