top of page

INDENNITA' UNA TANTUM: AUTONOMI E PROFESSIONISTI


Con il Decreto del Ministero del Lavoro, del 19 agosto 2022, sono stati pubblicati i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.


Con la Circolare del 26 settembre 2022, n. 103 l’INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS.


Possono beneficiare dell’indennità una tantum i lavoratori con i determinati requisiti:

  • avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021;

  • essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;

  • essere titolari di partita IVA e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;

  • avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;

  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretta alla data del 18 maggio 2022.

L’indennità una tantum:

  • è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda. Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari;

  • non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.


L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

  • di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50;

  • di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

  • di essere iscritto al 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza;

  • nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Sarà possibile richiedere l’una tantum esentasse con domanda da presentare in modalità telematica all’INPS o alla propria Cassa di appartenenza fino al 30 novembre 2022.


L’importo dell’indennità una tantum è, quindi, pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti ter (D.L. 144/2022) l’indennità una tantum è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno di imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000.


In breve:


In allegato Decreto Ministero del Lavoro e Circolare INPS.

Decreto MLPS 19-08-2022
.pdf
Download PDF • 95KB

Circolare Inps n. 103 del 26-09-2022
.pdf
Download PDF • 102KB

22 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page