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LE LINEE GUIDA DELL’INL SU INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro


Con Circolare del 28 Febbraio 2019, n. 5, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dopo un congruo periodo di vigenza del nuovo art. 603 bis c.p., dirama le seguenti Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con l’intento di fornire un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo.

La riformulazione del citato art. 603 bis c.p. da parte della L. n. 199/2016 ha previsto, fra l’altro, due distinte figure di incriminazione:

- quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.


Elementi costitutivi di entrambe le fattispecie di illecito, dunque, sono:

- lo sfruttamento lavorativo;

- l’approfittamento dello stato di bisogno.


L’attività investigativa, pertanto, deve essere pianificata, tranne che nelle ipotesi di arresto in flagranza, con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro e deve essere finalizzata a ricostruire l’intera filiera e accertare l’esistenza degli elementi che integrano il reato di cui all’art. 603 bis c.p.; va poi ricordato che rispetto al reato in questione, oltre all’arresto in flagranza, è prevista:

- la possibilità di ricorso alle intercettazioni (v. art. 266 c.p.p.);

- la confisca obbligatoria delle “cose che servirono o furono destinate alla commissione del delitto e dei proventi da esso derivanti” (anche per equivalente) in caso di condanna o patteggiamento;

- la confisca allargata per sproporzione di denaro, beni oltre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria attività economica.


In riferimento all’attività dell’intermediario occorre in primo luogo procedere ad una sua identificazione attraverso le banche dati a disposizione (C.C.I.A.A. in particolare) per appurare:

1. se lo stesso opera sotto una ragione sociale ed in caso affermativo qual è l’oggetto dell’impresa;

2. se dispone di autorizzazioni alla somministrazione o intermediazione di lavoro;

3. se ha rapporti economici (censiti ufficialmente) con imprenditori operanti nel settore interessato dallo sfruttamento;

4. se è intestatario di veicoli, verificandone la tipologia e la targa (in particolare nell’ambito dell’agricoltura);

5. qual è l’attività lavorativa o imprenditoriale (se ve ne è una) ufficialmente esercitata.


Successivamente, si provvederà alle seguenti fasi:

- identificazione dell’utilizzatore e collegamenti con l’intermediario;

- perquisizioni, sequestri e rilievi, qualora gli accertamenti già effettuati abbiano consentito l’acquisizione di importanti indizi di colpevolezza;

- informazioni sui rapporti di lavoro acquisendo, anche presso gli Istituti previdenziali e le organizzazioni sindacali, elementi utili alla dimostrazione degli indici di sfruttamento previsti in particolare dai n. 1 e 2 del comma 3 dell’art. 603 bis c.p.


Infine, va ricordato che lo sfruttamento del lavoro può realizzarsi anche nell’ambito di rapporti commerciali tra imprese, in particolare nell’ambito di una prestazione di servizi oggetto di un contratto di appalto, laddove l’impresa appaltatrice, nel garantire forti risparmi ai committenti, approfitti dello stato di bisogno dei lavoratori abbattendo considerevolmente i costi del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni “in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”.

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