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LE MISURE ANTI - COVID PER LA PASQUA 2021


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 che entrerà in vigore il 7 aprile sino al 30 aprile 2021.

Di seguito le novità introdotte.

  • Resta la sospensione della "zona gialla" fino al 30 aprile. Tuttavia nel caso in cui i dati dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento. Nelle regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti, si applicherà quanto disposto dalla “zona rossa”.


  • Dal 7 al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la “zona arancione”, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 : 00 e le ore 22 : 00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.


  • Scuola in presenza dall'infanzia e fino alla prima media. La misura non potrà essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle Regioni. Restano la Dad (didattica a distanza) in “zona rossa” per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (scuole medie) nonché la scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori). Scuole medie invece aperte in “zona arancione” e possibilità per le scuole superiori di tornare in presenza ad almeno al 50 %, e fino ad un massimo del 75 %.


  • Restano vietati gli spostamenti tra regioni: da mercoledì 7 aprile, giorno di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge, non si tornerà a spostarsi tra le regioni. La mobilità sarà consentita solo per motivi di salute, necessità e urgenza. Si potrà sempre invece raggiungere il proprio domicilio e la propria residenza.


  • Niente visite a parenti e amici dal 7 al 30 aprile 2021 nelle regioni in “zona rossa”. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in “zona arancione”, all' interno del Comune di residenza.


  • Palestre e piscine restano chiuse. L'attività motoria sarà consentita soltanto in prossimità della propria abitazione.


  • In tema vaccini passa l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, salvo la possibilità, in caso di rifiuto, di essere sospesi o demansionati, fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se necessario. Vale per tutti coloro che esercitano professioni sanitarie in strutture pubbliche e private, ma anche farmacie, parafarmacie e studi professionali. Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate.


In allegato il Decreto Legge


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