E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 che entrerà in vigore il 7 aprile sino al 30 aprile 2021.
Di seguito le novità introdotte.
Resta la sospensione della "zona gialla" fino al 30 aprile. Tuttavia nel caso in cui i dati dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento. Nelle regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti, si applicherà quanto disposto dalla “zona rossa”.
Dal 7 al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la “zona arancione”, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 : 00 e le ore 22 : 00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Scuola in presenza dall'infanzia e fino alla prima media. La misura non potrà essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle Regioni. Restano la Dad (didattica a distanza) in “zona rossa” per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (scuole medie) nonché la scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori). Scuole medie invece aperte in “zona arancione” e possibilità per le scuole superiori di tornare in presenza ad almeno al 50 %, e fino ad un massimo del 75 %.
Restano vietati gli spostamenti tra regioni: da mercoledì 7 aprile, giorno di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge, non si tornerà a spostarsi tra le regioni. La mobilità sarà consentita solo per motivi di salute, necessità e urgenza. Si potrà sempre invece raggiungere il proprio domicilio e la propria residenza.
Niente visite a parenti e amici dal 7 al 30 aprile 2021 nelle regioni in “zona rossa”. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in “zona arancione”, all' interno del Comune di residenza.
Palestre e piscine restano chiuse. L'attività motoria sarà consentita soltanto in prossimità della propria abitazione.
In tema vaccini passa l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, salvo la possibilità, in caso di rifiuto, di essere sospesi o demansionati, fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se necessario. Vale per tutti coloro che esercitano professioni sanitarie in strutture pubbliche e private, ma anche farmacie, parafarmacie e studi professionali. Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate.
In allegato il Decreto Legge
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