LEGGE DI BILANCIO 2026: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE DEI LAVORATORI
- LaborTre

- 20 gen
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A cura di Francesco Geria
La Legge di Bilancio è la norma con cui, ogni anno, lo Stato italiano definisce la programmazione economico-finanziaria, con interventi di politica economica, fiscale e del lavoro con disposizioni normative operative fin dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La Legge di Bilancio per l’anno 2026 è la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026) ed è strutturata in singoli commi che disciplinano una pluralità di aspetti tributari, contributivi, fiscali e sociali.
Nella prima parte della legge si concentrano alcune disposizioni fiscali tecniche e operative, che incidono in modo diretto su come vengono tassati determinati redditi e su alcune agevolazioni per imprese e lavoratori.
Vediamo insieme le novità fiscali più rilevanti in materia di redditi da lavoro dipendente
REVISIONE DELLA DISCIPLINA IRPEF (commi 3-4)
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 dispone il taglio di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF per i redditi rientranti nello scaglione da 28.000,00 a 50.000,00 euro, passando dalla precedente 35% al 33%.

DETASSAZIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI (commi 7-13)
I commi da 7 a 13 introducono e specificano, per l’anno 2026, la disciplina di applicazione di imposte sostitutive su determinate componenti retributive.
Nel dettaglio, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026,
in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;
sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
PREMI DI RISULTATO
L’aliquota di imposta sostitutiva del 5% rimane valida solo per i premi corrisposti nel 2025.
Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro con aliquota ridotta all’ 1%.
INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI
Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003 e dei CCNL;
maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Le disposizioni sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.
Sono esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.
Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Ai fini del limite annuo dei 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell’articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardo le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 4 e 5, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (commi 7-13)
L’art 6 della Legge 15 marzo 2025, n. 76, prevede che nelle aziende in cui sono attivati criteri di partecipazione gestionale, economica e finanziaria, in coerenza e nel rispetto della normativa vigente possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti che possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile, determinando le condizioni di tale partecipazione, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Per l'anno 2025 e ora anche per il 2026 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.
BUONI PASTO (comma 14)
Il comma 14 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 contiene una modifica puntuale di grande rilevanza pratica per i rapporti di lavoro: incremento del limite di esenzione dei buoni pasto.
Viene di fatto modificato l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), aumentando la soglia di valore esente per i buoni pasto elettronici da 8 euro a 10 euro.
Al di sotto di questo importo, i buoni pasto non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF.
SETTORE TURISTICO ALBEGHIERO (commi 18-21)
Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori:
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5, L. n. 287/1991;
del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;
è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica.
Il datore di lavoro andrà poi a compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante F24.





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