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LEGGE DI BILANCIO 2026: TUTELA ALLA GENITORIALITÀ


A cura di Francesco Geria


La Legge di Bilancio 2026 entrata in vigore il 1° gennaio 2026, contiene una serie di interventi significativi a favore delle famiglie e dei genitori lavoratori.


In un contesto socioeconomico che richiede sempre maggiore supporto alla conciliazione tra lavoro e cura familiare, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce modifiche normative e incentivi atti a rafforzare le tutele per la maternità e la paternità, a sostenere la genitorialità e a promuovere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata.

 

Vediamo insieme le novità più rilevanti in materia di tutela della genitorialità nell’ambito del rapporto di lavoro.


BONUS MAMME 2026 (commi 206 -207)

Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2027, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

 

L’esonero contributivo in questione spetta alle madri di due o più figli e sino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta invece fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

 

Per quanto attiene all’anno 2026, nelle more dell’attuazione di quanto sopra previsto:

 

  • alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;

  • e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali, e la gestione separata Inps con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;

 

E' riconosciuta dall’Inps, previo invio di una specifica domanda, una somma non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

 

La somma in questione è sottoposta ad altri limiti, infatti, è corrisposta alle titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro derivi da attività di lavoro dipendente a tempo determinato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, congiuntamente alla liquidazione della mensilità relativa al mese di dicembre 2026.




PROMOZIONE LAVORATRICI MADRI (commi 210-213)

Oltre alle tutele dirette, la Legge di Bilancio 2026 prevede misure strutturali di carattere contributivo e fiscale volte a sostenere l’occupazione femminile e la conciliazione lavoro-famiglia, infatti, i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumo donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100% nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

 

Durata dell’esonero:

  • 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;

  • 18 mesi dalla data dell’assunzione con il contratto a termine, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;

  • 24 mesi dalla data dell’assunzione, in caso di assunzione effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, è compatibile senza alcuna riduzione con la c.d. “Maxi deduzione” del costo del lavoro.



TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI (commi 214-218)

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

 

Rimangono comunque ferme le disposizioni di cui al DLgs n. 81/2015, in particolare l’art. 8, c. 5, secondo il quale “In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.

 

Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti sopra indicati la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. Nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile senza alcuna riduzione con la c.d. “Maxi deduzione” del costo del lavoro.

 

Attenzione:

Le disposizioni per l’attuazione del suddetto esonero saranno definite entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze.



CONGEDI PARENTALI E MALATTIA FIGLI (commi 219-220)

Viene modificato il limite di età del figlio per cui possibile fruire del congedo parentale.

  • per ogni bambino, nei primi suoi 14 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001;

  • per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni;

  • per i periodi di congedo parentale, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione;

  • per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto è dovuta, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.


Il congedo parentale può essere fruito anche dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia.


In merito al congedo per malattia del figlio viene previsto che, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni.





RAFFORZAMENTO CONTRATTO A TERMINE DEI GENITORI (comma 221)

All’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), dopo il comma 2:

 

L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.”


è inserito il seguente comma 2-bis:


“Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione per sostituzione di lavoratrice in congedo, anche parentale, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.


 
 
 

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