LEGGE DI BILANCIO 2026: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
- LaborTre
- 21 ore fa
- Tempo di lettura: 4 min

A cura di Francesco Geria
Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) il legislatore ha inserito un intervento significativo sulla disciplina del trattamento di fine rapporto (TFR), con effetti concreti già nei cedolini di paga del 2026. Non si tratta di una semplice limatura normativa: le novità impattano su scelte dei lavoratori, obblighi dei datori di lavoro e prospettive previdenziali future.
TFR E FONDO TESORERIA INPS (c. 203-205)
Uno dei cambiamenti più operativi e importanti riguarda l’estensione dell’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria INPS. Nello specifico, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, oltre ai datori di lavoro già obbligati in passato, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo Tesoreria INPS:
i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale dei 50 dipendenti;
prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato;
e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, saranno altresì tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS:
i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40;
che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze;
prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.
In pratica, questo significa che molte Piccole-Medie Imprese, fino ad oggi escluse dall’obbligo, si troveranno a dover versare mensilmente il TFR maturando al Fondo INPS, salvo esplicita scelta di destinazione previdenziale da parte del lavoratore.
Per quanto attiene al TFR già maturato fino al 31 dicembre 2025 nulla cambia in quanto le novità, si applicano al TFR maturando dal 1° gennaio 2026.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – ADESIONE AUTOMATICA (c.203-205)
La Legge di Bilancio 2026 rilancia il ruolo del TFR come leva per la previdenza integrativa, infatti sono apportate le seguenti modificazioni, tutte decorrenti dal 1° luglio 2026:
i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare in modo automatico o esplicito possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico;
i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare;
l’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale.
La legge di Bilancio 2026, inoltre modifica l’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 definendo che:
il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione;
in assenza degli accordi o dei contratti collettivi, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l’intero importo del TFR;
entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e:
a) conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
b) ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.
La scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dalla prima assunzione.
Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.
Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire una specifica informativa al lavoratore in tema di accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e sulle diverse scelte disponibili, oltre alla relativa tempistica.
Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione:
contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione;
nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica;
il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.

