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LEGGE DI BILANCIO: ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI


Con la presente Circolare del 6 agosto 2021, n. 124 l'INPS fornisce indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22 – bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.


Requisiti generali per i lavoratori iscritti all’INPS

Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, si precisa che l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021.


I soggetti in questione devono :


a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 % rispetto a quelli dell’anno 2019. Gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio;

b) avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 500 euro;

c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

d) non essere titolari di contratti di lavoro subordinato;

e) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità.


Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata dell’INPS non si applica il requisito di cui alle lettere a) e b), relativo all’avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi.


La verifica del possesso della regolarità contributiva verrà effettuato con riferimento al codice fiscale alfanumerico del titolare/professionista richiedente l’esonero.


I requisiti di cui alle lettere d) ed e) sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021).


La lettera d) richiede che il lavoratore titolare della posizione assicurativa per la quale viene chiesto l’esonero non risulti titolare di contratto di lavoro subordinato.


La lettera e) dispone che ai fini dell’accesso all’esonero il richiedente titolare della posizione aziendale non deve essere titolare di trattamenti pensionistici.


Sono inoltre ritenuti incompatibili con tale misura:

  • gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà;

  • gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;

  • le rendite facoltative.

L’esonero è invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità, con l’assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.


Misura dell’esonero

L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.