È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99
Nuove misure in materia di tutela del lavoro
Settore industria Tessile e Abbigliamento
I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, indentificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14, 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
La domanda è presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Fino al 31 ottobre 2021 e per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:
resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
resta preclusa la possibilità al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì sospese le procedure in corso.
Tali sospensioni e preclusioni non si applicano in determinate ipotesi :
licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda.
Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento.
Altri settori industriali
Anche per fronteggiare le situazioni di particolare difficoltà economica già all'attenzione del Ministero del Lavoro, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre, 2015, n. 148 è riconosciuto, in deroga a tale decreto, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
A tali datori di lavoro resta preclusa la possibilità di intimare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo per tutta la durata degli ammortizzatori di cui sopra e fruiti entro il 31 dicembre 2021 (rimango valide le deroghe in caso di appalti, cessazione dell'attività o liquidazione delle società, accordi collettivi, fallimento).
Altre misure
È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: "Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale" ( FPCRP).
Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (30 giugno 2021).
In allegato il Decreto.
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