Con la Circolare del 22 febbraio 2022, n. 315 l’INL ha analizzato le modalità operative di comunicazione dei rapporti di lavoro in co-datorialità da parte dell’impresa referente (D.M. 29 ottobre 2021, n. 205).
Modelli e tempistica delle comunicazioni
Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della co-datorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete” a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/ 2021 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In relazione ai rapporti di co-datorialità già in essere alla predetta data sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro trenta giorni decorrenti dall’entrata in vigore dello stesso D.M.
L’impresa referente avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la co-datorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, dell’impresa referente.
Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di co-datorialità.
Per i lavoratori neoassunti in regime di co-datoriliatà dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento, in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di co-datorialità, l’impresa referente provvederà a compilare il medesimo Modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario instaurando in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della co-datorialità.
Il Modello Unirete Trasformazione dovrà essere compilato nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. Con riferimento all’istituto del distacco, andrà specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.
Il Modello Unirete Proroga dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, e allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
Il Modello Unirete Cessazione troverà utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di co-datorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in co-datorialità.
Per i lavoratori già in forza la cessazione della rete, comunicata attraverso il modello Unirete determinerà soltanto la conclusione del regime di co-datorialità.
L’impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla co-datorialità sarà l’unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni prevista in via ordinaria per le violazioni inerenti tutte le tipologie di comunicazioni telematiche al Centro per l’impiego.
Profili previdenziali ed assicurativi
Il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in co-datorialità viene definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione Unirete come datore di lavoro di riferimento ed in virtù dell’imponibile retributivo determinato del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.
Il lavoratore benché in co-datorialità deve essere adibito presso ciascun co–datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Alla determinazione della mansione nei termini sopra chiariti è collegata anche la definizione del regime in tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008. Il Mutamento di mansioni è accompagnato dall’assolvimento dell’obbligo formativo.
Laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, prevede una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile del datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo.
Il datore di lavoro di riferimento del lavoratore non è detto che coincida con l’impresa referente per le comunicazioni nel sistema UniRete che ha inoltre la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL.
Regime di solidarietà
Tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa.
La stipula del contratto di rete e dell’accordo di co–datorialità implica l’insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co – datori e in capo a quest’ultimi, l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.
Mentre nel distacco, attivabile nell’ambito della rete in termini alternativi alla co-datorialità, il lavoratore interessato è coinvolto nell’ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e impresa retista distaccataria, la co-datorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello ed usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. regole di ingaggio appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di rete.
Campo di applicazione
Le regole sopra richiamate trovano applicazione per tutti i rapporti in co-datorialità ossia alla data del 23 febbraio 2022 o instaurati successivamente.
In allegato la Nota.
Comments