RIDER E LUL: I CHIARIMENTI DELL’INL
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A cura di Ilaria Pistininzi
Con l’Interpello INL del 31 agosto 2026, n. 1, formulato da Assodelivery, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce importanti indicazioni in merito al nuovo obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i committenti che ricorrono a rider attraverso rapporti di lavoro autonomo occasionale o con partita IVA, introdotto dall’art. 15 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112.
La menzionata normativa ha introdotto l’obbligo di redazione e consegna del LUL anche ai committenti dei rider autonomi che svolgono la propria attività tramite piattaforme digitali.
L’interpello affronta, in particolare, alcuni aspetti operativi di rilievo: la decorrenza dell’obbligo, la proroga transitoria di 90 giorni prevista per il primo adempimento, i criteri temporali di registrazione delle consegne e dei compensi, la gestione dei mesi privi di attività e le modalità di contabilizzazione degli ordini multipli.
COSA CAMBIA
Il nuovo obbligo trova fondamento nel comma 3-bis dell’art. 47-quater del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall’art. 15, comma 1, del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112.
A decorrere dal 1° luglio 2026, il committente deve predisporre mensilmente il LUL per documentare l’attività svolta dal rider e il relativo risultato economico.
Per ciascun rider devono essere indicati:
il numero delle consegne effettuate nel mese;
l’importo complessivamente erogato al lavoratore.
Il LUL dei rider ha caratteristiche peculiari rispetto a quello tradizionalmente utilizzato nei rapporti di lavoro subordinato. La sua funzione, infatti, non è quella di rilevare ordinariamente orari di lavoro, presenze o assenze, ma di fornire una rendicontazione consuntiva dell’attività svolta e dei compensi corrisposti.
L’obiettivo è garantire una maggiore continuità documentale e assicurare trasparenza, tracciabilità ed efficacia dei controlli nell’ambito del lavoro organizzato attraverso piattaforme digitali.
IL PRIMO QUESITO
Nel primo quesito si chiedono chiarimenti in merito la decorrenza dell’obbligo e sulla proroga transitoria prevista dalla normativa. Il Ministero distingue, infatti, la decorrenza giuridica dell’obbligo dal termine concesso per la sua attuazione materiale:
l’obbligo di tenuta del LUL decorre dal 1° luglio 2026. Di conseguenza, il primo prospetto deve contenere i dati relativi al periodo di paga di luglio;
la legge di conversione prevede una proroga transitoria di 90 giorni per le annotazioni relativa al periodo. Di fatto non modifica la data dalla quale l’obbligo deve essere assolto. Il differimento riguarda esclusivamente gli aspetti materiali di elaborazione, aggiornamento e stampa del primo prospetto.
In altri termini, la proroga:
non rinvia l’entrata in vigore dell’obbligo avendo carattere esclusivamente operativo e transitorio;
riguarda il prospetto relativo al mese di luglio 2026;
non si estende alle mensilità successive, per le quali restano ferme le ordinarie scadenze.
Il fatto che il primo LUL possa essere formalizzato entro il termine prorogato non significa che le informazioni possano essere raccolte successivamente. I dati relativi alle consegne e ai compensi devono infatti essere rilevati fin dall’inizio del mese di luglio. La proroga agevola, quindi, la predisposizione materiale del primo prospetto, ma non autorizza a posticipare la raccolta e la conservazione delle informazioni necessarie alla sua elaborazione.
IL SECONDO QUESITO
Un ulteriore profilo affrontato dall’INL riguarda le situazioni in cui prestazione lavorativa, emissione del documento fiscale e pagamento del compenso avvengono in momenti differenti.
In questi casi occorre distinguere il momento in cui l’attività viene svolta da quello in cui il compenso viene effettivamente corrisposto:
le consegne devono essere imputate al mese nel quale il rider ha concretamente effettuato la prestazione;
i compensi devono essere registrati nel mese in cui sono stati effettivamente erogati, secondo il principio di cassa.
Può quindi verificarsi che le consegne effettuate in un determinato mese e il relativo compenso risultino annotati nel LUL di mensilità differenti. Per garantire la corretta ricostruzione del rapporto, l'INL richiama l'importanza della tracciabilità del collegamento tra attività svolta e compenso corrisposto.
A livello operativo, è opportuno utilizzare il campo “note” del LUL per indicare il periodo al quale il pagamento si riferisce, al fine di collegare la somma alla relativa attività.
Nel caso in cui il rapporto contrattuale rimane in essere, ma in un determinato mese il rider non effettua alcuna consegna e non percepisce alcun compenso, anche in questo caso, il LUL deve essere comunque elaborato riportando valori pari a zero.
La logica è quella della continuità documentale: il prospetto deve accompagnare il rapporto per tutta la sua durata, senza interruzioni dovute alla semplice assenza di prestazioni nel singolo mese.
IL TERZO QUESITO
L’ultimo tema affrontato dall’interpello riguarda gli ordini multipli consegnati simultaneamente allo stesso acquirente e nel medesimo luogo.
In questo caso il numero delle consegne da indicare nel LUL non può essere determinato esclusivamente sulla base del numero materiale degli ordini o dell’unicità del tragitto effettuato dal rider. Il criterio da considerare è il sistema tariffario concretamente applicato dal committente, come risultante dalle informazioni registrate sulla piattaforma.
Pertanto:
quando a ciascun ordine corrisponde una tariffa distinta, gli ordini devono essere considerati come consegne separate;
quando agli ordini viene applicato un compenso unico per l’intero gruppo di ordini, l’operazione può essere registrata come una sola consegna.
Il dato da riportare nel LUL deve quindi essere coerente con il trattamento economico effettivamente applicato e con le risultanze del sistema informatico della piattaforma.
I chiarimenti dell’INL evidenziano come il nuovo LUL dei rider richieda un adeguamento dei processi amministrativi e dei sistemi di raccolta dei dati.
Per una corretta gestione dell’adempimento è necessario, in particolare:
raccogliere tempestivamente i dati sulle consegne effettuate da ciascun rider;
distinguere il mese di effettuazione delle consegne da quello di effettiva corresponsione dei compensi;
assicurare la continuità della registrazione anche nei mesi senza prestazioni;
verificare il criterio di conteggio degli ordini multipli sulla base del sistema tariffario effettivamente utilizzato;
mantenere un adeguato collegamento documentale tra i dati del LUL e le evidenze della piattaforma digitale.
L’Interpello esaminato conferma che il nuovo LUL applicabile ai rider autonomi presenta caratteristiche specifiche, coerenti con la particolare struttura dei rapporti di lavoro tramite piattaforme digitali.
Il prospetto non deve essere interpretato come uno strumento tradizionale di rilevazione delle presenze, ma come un documento mensile di rendicontazione dell’attività e dei compensi.
La corretta gestione dell’adempimento richiede, pertanto, particolare attenzione alla tempestiva acquisizione dei dati, alla distinzione tra momento della prestazione e momento del pagamento e alla coerenza tra le registrazioni del LUL e le informazioni presenti nei sistemi informatici della piattaforma.
Per i committenti, il nuovo obbligo rappresenta quindi non soltanto un ulteriore adempimento amministrativo, ma anche la necessità di predisporre procedure e flussi informativi affidabili, capaci di garantire la tracciabilità





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