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RIORDINO DELLA NORMATIVA ORDINARIA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI


Con la Circolare dell’1 febbraio 2022, n. 18 l’INPS illustra le novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) sull’impianto normativo in materia di ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel Decreto Legislativo 2015, n. 148, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni ter in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

La Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti.

Per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 sono stati ridotti da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali o all’Istituto.


Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)

Il Decreto Sostegni ter introduce delle novità in merito agli aspetti di tipo regolamentare, nonché la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cassa Integrazione Ordinaria in capo all'INPS.

In particolare viene ora ammesso - così come per tutte le tipologie di ammortizzatore - che le procedure di informazione e consultazione con le Organizzazioni sindacali possa essere svolta in modalità telematica.


Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Pertanto, alla luce della novità introdotta, tutti i datori di lavoro che risultano destinatari di Cigo e Fis potranno accedere anche allo strumento straordinario di integrazione salariale nel momento in cui ne sussistano requisito e causali.


Riguardo alle causali di intervento, la Legge di Bilancio 2022 amplia la causale di "riorganizzazione aziendale", ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano "per realizzare processi di transizione" che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.


Inoltre il nuovo testo innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all'istituto del contratto di solidarietà che, dal 1° gennaio 2022, si articoleranno come segue:

  • la riduzione media oraria (complessiva) massima dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60 % all' 80%;

  • la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70 % al 90 %.

Destinatari CIGS

  • Datori di lavoro appartenenti al settore industriale destinatari di CIGO con più di 15 dipendenti nel semestre precedente.

  • Datori di lavoro destinatari del FIS con più di 15 dipendenti nel semestre precedente.

Causali intervento CIGS

  • Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, necessario per presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale ovvero a gestire processi di transizione.

  • Crisi aziendale, necessaria per la presentazione di un piano di risanamento per fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale con indicazione degli obiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia deli livelli occupazionali.

  • Contratto di solidarietà, stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

Al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la Legge di Bilancio 2022 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria riportati di seguito.


Accordo di transizione occupazionale

L’accordo di transizione occupazionale, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.


Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

Si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare nel biennio 2022 - 2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Possono accedere alla particolare misura i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Il nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.


Fondi di solidarietà bilaterali

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO. Inoltre, i nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente.


Con riferimento alla prestazione a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali i periodi massimi di durata cui devono adeguarsi i Fondi di solidarietà risultano essere i seguenti.

  • Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente potranno essere concesse 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie.

  • Per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente si potranno usufruire di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie.

  • Per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, infine, il periodo di copertura sarà di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie o 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale” o 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale” o 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”.

Ai lavoratori destinatari del nuovo assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; dal 1° marzo 2022, la predetta tutela sarà riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico.


Fondi di integrazione salariale (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali.


Prestazioni

Il riordino della disciplina in esame modifica anche la tipologia e la durata della prestazione assicurata dal Fondo di integrazione salariale.

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale che sostituisce dalla medesima data, l’assegno ordinario, può essere richiesto in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali.

Quindi il FIS opera come sempre in maniera residuale, solo con riferimento ai datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e non sono tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali.


Destinatari FIS

  • Datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.

  • Datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente.

Durata e misura

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:

  • 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

  • 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.


Assegno di integrazione salariale FIS - Causali

  • datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: ORDINARIE e STRAORDINARIE.

  • datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di c solidarietà bilaterali e alternativi che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente: ORDINARIE


Aliquote finanziamento

Contributo ordinario: a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota ordinaria di finanziamento del FIS è articolata come segue:

  • 0.50 % per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a a cinque dipendente;

  • 0.80 % per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Contributo addizionale: inalterata la misura del 4% della retribuzione persa dai lavoratori l'aliquota del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso alla prestazione del Fondo di integrazione salariale.


Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale secondo il Decreto Sostegni Ter

Consente ai datori di lavori operanti in determinati settori che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.


Modalità e termini di trasmissione delle domande

In relazione alle sospensioni/riduzioni di attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, i datori di lavoro destinatari trasmetteranno domanda per la concessione dell'ammortizzatore sociale di riferimento secondo le consuete modalità, indicando la causale che determina la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.


L'INPS si è pronunciata con il Messaggio 8 febbraio 2022, n. 606 con dei chiarimenti affermando che a seguito del rilascio della procedura "CIGWEB" per la trasmissione delle domande si comunica che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo all'8 febbraio 2022.


In allegato la Circolare.

Circolare Inps del 1 febbraio 2022, n. 18
.pdf
Download PDF • 113KB

Messaggio Inps dell'8 febbraio 2022,n . 606
.pdf
Download PDF • 60KB

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