RIORDINO DELLA NORMATIVA ORDINARIA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con la Circolare dell’1 febbraio 2022, n. 18 l’INPS illustra le novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) sull’impianto normativo in materia di ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel Decreto Legislativo 2015, n. 148, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni ter in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.
La Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti.
Per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 sono stati ridotti da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali o all’Istituto.
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Il Decreto Sostegni ter introduce delle novità in merito agli aspetti di tipo regolamentare, nonché la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cassa Integrazione Ordinaria in capo all'INPS.
In particolare viene ora ammesso - così come per tutte le tipologie di ammortizzatore - che le procedure di informazione e consultazione con le Organizzazioni sindacali possa essere svolta in modalità telematica.
Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Pertanto, alla luce della novità introdotta, tutti i datori di lavoro che risultano destinatari di Cigo e Fis potranno accedere anche allo strumento straordinario di integrazione salariale nel momento in cui ne sussistano requisito e causali.
Riguardo alle causali di intervento, la Legge di Bilancio 2022 amplia la causale di "riorganizzazione aziendale", ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano "per realizzare processi di transizione" che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.
Inoltre il nuovo testo innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all'istituto del contratto di solidarietà che, dal 1° gennaio 2022, si articoleranno come segue:
la riduzione media oraria (complessiva) massima dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60 % all' 80%;
la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70 % al 90 %.
Destinatari CIGS
Datori di lavoro appartenenti al settore industriale destinatari di CIGO con più di 15 dipendenti nel semestre precedente.
Datori di lavoro destinatari del FIS con più di 15 dipendenti nel semestre precedente.
Causali intervento CIGS
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione, necessario per presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale ovvero a gestire processi di transizione.
Crisi aziendale, necessaria per la presentazione di un piano di risanamento per fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale con indicazione degli obiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia deli livelli occupazionali.
Contratto di solidarietà, stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
Al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la Legge di Bilancio 2022 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria riportati di seguito.
Accordo di transizione occupazionale
L’accordo di transizione occupazionale, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica
Si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare nel biennio 2022 - 2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
Possono accedere alla particolare misura i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Il nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.