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SETTORE DELLA METALMECCANICA: CHIARIMENTI SULL’APPLICAZIONE DEL LIMITE DELLA DURATA DEI CONTRATTI A

Fonte: Federmeccanica

Con circolare del 2 aprile 2019, Federmeccanica fornisce chiarimenti in materia di lavoro e stabilizzazione a tempo indeterminato, con riguardo ai lavoratori impiegati attraverso somministrazione di lavoro con lo stesso committente nel settore dell’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti.


Nel dettaglio, richiamando la circolare di Assolavoro Servizi del 15 marzo scorso, viene chiarito che con l’Accordo di rinnovo del CCNL delle Agenzie di somministrazione, la durata massima della successione dei contratti a termine tra Agenzia e Lavoratore è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.


Per quanto riguarda il settore dell’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti, il limite di riferimento individuato, è fatto coincidere, con il limite dei 44 mesi.


Con tale clausola, tuttavia, le parti non hanno inteso derogare ai limiti di durata previsti dalla legge in caso di successione di più contratti a termine bensì hanno introdotto un limite all’utilizzo del medesimo lavoratore presso la medesima azienda attraverso la “sommatoria” di contratti a termine e periodi di missione in somministrazione.


Dunque, si stabilisce espressamente che, se il lavoratore abbia svolto presso la medesima azienda, sia periodi di lavoro con contratto a termine che periodi di lavoro in somministrazione e la “somma” dei periodi di lavoro svolti per queste due tipologie contrattuali superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, egli acquisisce il diritto ad essere assunto a tempo indeterminato.


Di conseguenza, nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata  massima delle missioni del lavoratore non può eccedere 12 mesi (ovvero di 24 mesi in presenza di una delle causali previste dalla legge.)

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