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SUPER GREEN PASS


In data 26 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 172/2021 con il quale vengono introdotte misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.


Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (minimo 5 mesi dall'ultima somministrazione) le seguenti figure:

  • gli esercenti le professioni sanitarie;

  • il personale scolastico del sistema nazionale, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri, provinciali per l'istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri, provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

  • al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;

  • al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, non sussiste l’obbligo vaccinale.


La durata del ciclo vaccinale primario è stata ridotta da dodici mesi a nove mesi a far data del ciclo vaccinale primario.


In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID – 19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.


Per coloro che hanno avuto il COVID – 19 e hanno ottenuto la certificazione verde dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, quest'ultima avrà una validità di nove mesi e non più di dodici mesi.


Inoltre è stato introdotto il c.d. Super Green Pass, che si certifica con la sussistenza di uno di questi casi:

  • l’aver terminato il ciclo vaccinale primario;

  • guarigione dal virus COVID – 19.

Sono esclusi coloro che utilizzano i tamponi antigenici rapidi o molecolari.


ZONA BIANCA

Attraverso il Super Green Pass sarà possibile accedere ai servizi quali:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, compresi alberghi e strutture ricettive;

  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Mentre basterà il Green Pass base quindi anche attraverso i tamponi antigenici rapidi o molecolari per:

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive;

  • centri culturali, centri sociali e ricreativi;

  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Quanto disposto per la zona bianca varrà anche nelle zone gialla e arancione, con la differenza che in zona arancione potranno accedere ai diversi servizi elencati sopra solo coloro in possesso del Super Green Pass (Green Pass Rafforzato).


Tali disposizioni opereranno dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.


In allegato il Decreto.

Decreto Super Green Pass
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