Il Ministero dell’Interno si è pronunciato in merito alla verifica delle certificazioni verdi COVID – 19, disciplinata dall’art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 (Decreto Legge n. 52/2021).
Il ricorso alle certificazioni verdi, è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto 2021 e ha determinato in alcuni settori interessati l’esigenza di opportuni chiarimenti che si intendono fornire.
Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre innanzitutto precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse e successive fasi.
1. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta, come:
servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi;
attività di sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici
2. La seconda fase consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità.
La certificazione non è richiesta per i servizi in questione erogati all’aperto, nonché per l’asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti – COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.
La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme.
Bisogna precisare che l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, anche se il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali.
Occorre anche puntualizzare che, qualora si accetti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’instaurazione della medesima, la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.
Con riferimento agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori.
Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche, potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell’impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario sulla base di atti negoziali.
Dette società potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, dove sono compresi anche gli steward.
Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde l’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diversi attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.
In allegato la Circolare.
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