AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO: LA GESTIONE DEGLI OPTIONAL
- LaborTre
- 2 ott
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A cura di Ilaria Pistininzi
Nel contesto del lavoro dipendente, uno degli strumenti più utilizzati per incentivare e fidelizzare i collaboratori è la concessione di un’auto aziendale ad uso promiscuo. Questo benefit, però, ha anche implicazioni fiscali ben precise, soprattutto in termini di imponibilità.
Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda la possibilità di escludere dal valore del fringe benefit i costi degli optional richiesti direttamente dal dipendente, a suo carico. A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 09 Settembre 2025, n. 233, chiarendo definitivamente l’ambito di imputazione fiscale degli optional.
Il contesto normativo
La base normativa è l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, che prevede che il valore imponibile dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sia determinato in modo forfetario, applicando una percentuale ai costi chilometrici stabiliti annualmente nelle tabelle ACI, graduata in ragione della tipologia di alimentazione del veicolo.
Questa modalità, già chiarita da precedenti circolari (come la n. 326/1997), prescinde dal valore reale del veicolo o dai costi effettivamente sostenuti, proprio per semplificare l’applicazione del regime fiscale.
Cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta del 09 Settembre 2025, n. 233?
Con la Risposta n. 233/2025, l’Agenzia risponde al quesito di un datore di lavoro che chiedeva se le trattenute operate in busta paga ai dipendenti per optional extra (non compresi nel veicolo base) potessero essere loro imputati a pieno carico.
La risposta dell’Agenzia è negativa: gli optional a carico del dipendente non riducono il valore imponibile del benefit auto. Non potranno dunque essere portati in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato.
L’Agenzia delle Entrate precisa che:
il valore del fringe benefit si determina forfettariamente con le tabelle ACI, indipendentemente dal costo reale del veicolo e dei suoi accessori;
le somme trattenute al dipendente per optional aggiuntivi non incidono sulla base imponibile, poiché non rientrano tra le trattenute riconducibili all’uso personale del veicolo;
non è possibile sottrarre dal valore del benefit gli importi relativi agli optional, anche se effettivamente pagati dal dipendente;
eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
Il valore di eventuali optional non addebitati al dipendente concorrerà alla determinazione del reddito e pertanto saranno imponibili ai fini fiscali e contributivi.
La Risposta 233/2025 dell’Agenzia delle Entrate conferma un principio importante: il valore del fringe benefit auto resta ancorato a criteri forfettari, e non può essere ridotto in base a valutazioni soggettive o personalizzazioni del veicolo.
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