COME GESTIRE CORRETTAMENTE LE DIMISSIONI NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
- LaborTre

- 18 nov 2025
- Tempo di lettura: 6 min

A cura di Marta Goldin
Nel panorama del diritto del lavoro italiano, le dimissioni del lavoratore subordinato rappresentano un atto unilaterale ricettizio con il quale un lavoratore manifesta la propria volontà di porre fine al proprio rapporto di lavoro. La corretta gestione di questa fase è fondamentale, per assicurare che la cessazione avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente.
Diverse sono le modalità previste dalla legge a seconda dei casi:
1. Dimissioni durante il periodo di prova
Qualora nel contratto di assunzione sia apposta la clausola del periodo di prova, datore di lavoro e lavoratore, possono operare la facoltà del libero recesso. Per concludere il rapporto di lavoro, dunque, il lavoratore dovrà comunicare le proprie dimissioni direttamente al datore di lavoro, in forma scritta con data certa o secondo le modalità previste dal C.C.N.L. applicato in Azienda.
Non è necessario alcun sistema telematico anche nei seguenti casi: rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter); lavoratori del settore marittimo; risoluzione del rapporto di lavoro del pubblico impiego; dimissioni presentate con modalità assistite (es. presso le Commissioni di certificazione).
2. Dimissioni online: la regola generale
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 rassegnare le dimissioni è diventato un vero e proprio atto formale caratterizzato da modalità precise. L’art. 26 del suddetto decreto dispone che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano rese in maniera esclusivamente telematica, a pena di inefficacia.
La finalità di questa procedura è evitare abusi e contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, garantendo la volontarietà della scelta del lavoratore.
Dimissioni in bianco: pratica illegale in cui un lavoratore viene costretto a firmare in anticipo una lettera di dimissioni senza indicazione della data di modo che il datore di lavoro possa poi compilarla in un secondo momento, senza preavviso, per terminare il contratto e aggirare le normative sul licenziamento.
La procedura garantisce il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento e una data certa di trasmissione.
Il lavoratore può di fatto rassegnare le dimissioni in maniera completamente autonoma. Sarà necessario accedere all’apposito servizio contenuto nel portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it tramite SPID o CIE e compilare il modulo telematico di dimissioni inserendo:
i dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro;
la tipologia di contratto;
la data di decorrenza delle dimissioni;
l’eventuale periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo.
!ATTENZIONE!
La data di decorrenza del recesso deve rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato.
Una volta completata la procedura, il sistema invia automaticamente la comunicazione alla competente Direzione Territoriale del Lavoro (oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro) e al datore di lavoro. Quest’ultimo riceve il modulo tramite PEC e dovrà provvedere – anche tramite il proprio intermediario che lo assiste - entro 5 giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni all’invio della comunicazione obbligatoria di cessazione UNILAV del rapporto di lavoro, onde evitare di incorrere in sanzioni.
Il tardivo o il mancato invio della comunicazione UNILAV è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore.
Per rassegnare le dimissioni in modalità telematica il lavoratore può farsi assistere da soggetti intermediari che provvederanno all’invio del modulo per loro conto. I soggetti abilitati sono:
i patronati;
le organizzazioni sindacali;
i Consulenti del Lavoro;
l’ITL;
gli enti bilaterali;
le commissioni di certificazione.
Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni inviate con le stesse modalità per cui si è proceduto con l’invio. Non è necessario revocare le dimissioni nel caso in cui il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso o nel caso in cui lavoratore e datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso.
3. Dimissioni ed obbligo della CONVALIDA presso L’ispettorato Territoriale del Lavoro
Un caso particolare riguarda i lavoratori genitori che rassegnano delle dimissioni durante determinati periodi di tempo considerati protetti. In queste situazioni, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio garantire la piena libertà della scelta della lavoratrice o del lavoratore, verificando che non vi siano pressioni o condizionamenti esterni.
Devono essere convalidate esclusivamente presso l’ITL le dimissioni presentate:
dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze.
Le suddette dimissioni non convalidate presso l’ITL sono da ritenersi NULLE.
Il dipendente in questi casi, presenta la richiesta di convalida al servizio ispettivo presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, producendo copia della lettera di dimissioni presentata al datore di lavoro su lettera semplice, tramite raccomandata A/R o tramite PEC. Verrà poi convocato per valutare l’effettiva e consapevole volontà di presentare le dimissioni. Tale procedura può essere svolta anche da remoto, con strumenti di comunicazione che consentano l'identificazione degli interessati e l'acquisizione della loro volontà espressa.
Successivamente il servizio competente rilascia, entro 45 giorni dalla richiesta, un provvedimento di convalida, che viene inviato al lavoratore e al datore di lavoro, che può risolvere il rapporto.
4. Obbligo di convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro anche durante il periodo di prova
Anche durante il periodo di prova, se la lavoratrice in gravidanza o uno dei genitori nei primi tre anni di vita del bambino intende dimettersi, deve ricorrere alla procedura di convalida delle dimissioni presso l’ITL competente per territorio. La nota del Ministero del Lavoro del 13 ottobre 2025, n. 14744, ribadisce che per rendere effettive le proprie dimissioni, il lavoratore o la lavoratrice in periodo protetto, debbano essere convalidate, al fine di accertare l’autentica volontà dei lavoratori ed escludere eventuali pressioni esterne, più o meno dirette o indirette, esercitate dal datore di lavoro.
Il Ministero sottolinea che, a norma dell’articolo 55 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151), non è rinvenuta alcuna espressa esclusione al periodo di prova. La convalida delle dimissioni durante il periodo in cui vige il libero recesso delle parti, dunque, è in linea con le finalità perseguite dal legislatore, ovvero prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori genitori per garantirne la libertà di scelta e la genuinità della volontà.
Pertanto anche se rassegnate durante il periodo di prova, solo in presenza del provvedimento di convalida emesso dall’Ispettorato, le dimissioni diventano effettive e il datore di lavoro può procedere alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro indicando la causale “dimissioni” o “risoluzione consensuale”.
Le esigenze in questione, nell’ottica di assicurare una operatività ad ampio raggio della convalida, quale strumento di tutela, in questo contesto non possono che sussistere anche in relazione alle dimissioni rese durante il periodo di prova, le quali non potranno che essere soggette alla procedura di convalida.
5. Gli obblighi del datore di lavoro
A fronte della presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere a una serie di obblighi, volti a garantire la corretta cessazione del rapporto di lavoro e la conformità alle disposizioni normative vigenti:
il datore di lavoro deve accertarsi che le dimissioni siano state presentate nelle forme previste dalla legge e conservarne copia o ricevuta, quale documentazione attestante la regolarità della comunicazione;
qualora il lavoratore rientri tra le categorie tutelate (ad esempio, lavoratrici in gravidanza o genitori nei primi tre anni di vita del bambino), il datore di lavoro deve assicurarsi che le dimissioni siano state convalidate presso l’ITL competente. In assenza di tale convalida, le dimissioni non producono effetti giuridici.
acquisita la validità delle dimissioni, l’azienda è tenuta a procedere con gli adempimenti di legge connessi alla cessazione del rapporto, tra cui:
la trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione al Centro per l’Impiego entro il termine di 5 giorni dalla data di cessazione;
la predisposizione e consegna della documentazione fiscale e contributiva;
la corresponsione delle spettanze di fine rapporto, comprensive di retribuzione, ferie residue e altri emolumenti maturati nel corso del rapporto di lavoro conclusosi;
è compito del datore di lavoro accertare che l’intera procedura si sia svolta nel rispetto delle norme e che la data effettiva di cessazione coincida con quella comunicata, al fine di evitare disallineamenti nei flussi informativi verso enti previdenziali e fiscali.
L’osservanza di questi obblighi da parte del datore di lavoro garantisce che la cessazione del rapporto avvenga senza contenziosi o incertezze e nel rispetto della normativa vigente.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle modalità di presentazione delle dimissioni:
TIPOLOGIA DI DIMISSIONI | MODALITÀ | CONVALIDA ITL? |
Dimissioni durante il periodo di prova | Scritta al datore di lavoro | NO |
Dimissioni nel lavoro domestico | Scritta al datore di lavoro | NO |
Dimissioni lavoratore NON in prova | Online | NO |
Dimissione del genitore lavoratore entro 3 anni dalla nascita o adozione del figlio | Scritta al datore di lavoro | SÌ |
Dimissioni della lavoratrice gestante | Scritta al datore di lavoro | SÌ |
Dimissioni della lavoratrice entro un anno dalla celebrazione delle nozze | Online | SÌ |
Risoluzione consensuale tra le parti | Online | NO, salvo i casi di paternità o maternità |
In sintesi, la procedura di dimissioni online è oggi la regola generale per i lavoratori dipendenti del settore privato. Tuttavia, la normativa prevede eccezioni importanti. Il non rispetto delle procedure può inficiare l’efficacia della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro.





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