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AUTOVETTURE AD USO PROMISCUO 2025: QUALE REGOLE APPLICARE ?


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Come risaputo, a decorre re dal 1 gennaio 2025, la disciplina delle autovetture concesse ad uso promiscuo a dipendenti e collaboratori (amministratori compresi) è stata profondamente modificata con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024). Inoltre, il D.L. 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. Decreto “Bollette”), ha ulteriormente rivisto la normativa recentemente introdotta stabilendo un criterio transitorio per i veicoli concessi sino al 30 giugno 2025 .

Infine, prima l’Agenzia delle Entrate con la propria Circolare del 3 luglio 2025, n. 10/E e successivamente con Risposta ad Interpello n.  192/2025 ha fornito i necessari chiarimenti per la corretta gestione e determinazione del fringe benefit da applicare.

 

1.    GLI AUTOVEICOLI NEL RAPPORTO DI LAVORO

 Prima di analizzare la normativa attualmente in vigore per la concessione dell’autovettura concessa in uso promiscuo - e la sua corretta determinazione come fringe benefit - è bene rammentare la diversa imputazione del valore dell’autovettura in cedolino paga, in considerazione della funzionalità del bene. Infatti, vi è differenziazione se l’autovettura è concessa:

 

·         ad uso aziendale: l’utilizzo dell’autovettura avviene esclusivamente per l’espletamento dell’attività lavorativa, non si determina alcuna componente reddituale da tassare in capo al dipendente. Di fatto, il costo resta interamente in capo al datore di lavoro quale bene strumentale;

·         ad uso privato: determina in capo al lavoratore, un reddito imponibile pari al valore normale del bene concesso;

·         in uso promiscuo: interviene nell’ambito dell’attribuzione al dipendente di un veicolo da utilizzarsi sia per esigenze lavorative che personali;


2.    LE AUTOVETTURE AD USO PROMISCUO

Per il calcolo degli autoveicoli concessi in uso promiscuo si deve fare riferimento alla tariffa ACI e il corrispondente valore:

 

·         concorre al reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF;

·         è soggetto a contribuzione previdenziale;

·         rientra nel plafond di esenzione.

Questa tipologia di concessione dell’autovettura va ad integrare i fringe benefit, concorrendo alla soglia di esenzione di cui all’art. 51, comma 3 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) che, ricordiamo essere stabilito, per l’anno di imposta 2025 e sino all’anno 2027, nel limite complessivo annuo di €1.000,00 o €2.000,00, in base alla presenza di figli a carico o meno.


ATTENZIONE: al limite di esenzione di €1.000,00/2.000,00 concorrono tutte le somme, e i valori in genere, erogati e/o rimborsati dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale. Qualora il valore degli importi erogati e/o rimborsati al dipendente, siano superiori a suddetti limiti, gli stessi concorreranno per intero alla formazione del reddito imponibile.

 

3.    LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto significative novità che hanno ridefinito i criteri di determinazione del fringe benefit derivante dalla concessione in uso promiscuo di autovetture aziendali. Al fine di incentivare la transizione ecologica, la nuova disciplina tiene in considerazione anche dell’alimentazione del veicolo.

 

Nello specifico, la disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2025 supera il regime precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2024 e prevede che, per i veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit annuale sia assunto, sull’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali ACI annuali, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, secondo le seguenti percentuali:

 

  • 50% per veicoli a motore termico (benzina, diesel) e ibridi non plug-in;

  • 20% per veicoli ibridi plug-in;

  • 10% per i veicoli elettrici puri.


ATTENZIONE: la nuova disciplina si applica esclusivamente alle assegnazioni di veicoli di nuova immatricolazione (a partire dal 1° gennaio 2025) e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dalla medesima data. Negli altri casi, si continuerà ad applicare la precedente normativa basata sulle emissioni.

 

4.    LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CD. BONUS BOLLETTE (D.L. n. 19/2025)

La nuova interpretazione di cui in premessa, introdotta con la conversione del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, chiarisce che, la nuova disciplina introdotta con la Legge di Bilancio 2025 non trova applicazione per le concessioni di veicoli avvenute nel primo semestre 2025, qualora siano stati ordinati anteriormente al 1° gennaio 2025.

 

Infatti, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel periodo dal 1° gennaio al 30 gennaio 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

Dunque, la nuova disciplina introduce tre criteri per distinguere la disciplina fiscale applicabile in materia di autovetture aziendali concesse in uso promiscuo:

 

1.     La data di ordine del veicolo.

2.     La data di immatricolazione del veicolo;

3.     La data di concessione in uso al dipendente;


5.    RIASSUNTO DELLA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI IN USO PROMISCUO

A seguito delle indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate con la Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E e con la Risposta ad Interpello n.  192/2025 è così possibile riassumere le disposizioni attualmente in vigore per le autovetture concesse ed assegnate ai lavoratori e collaboratori (*)

 

Decorrenza

Condizione

Criterio di calcolo del fringe benefit

Percentuale da applicare al costo chilometrico ACI

Sino al 30/06/2020

Veicoli assegnati e immatricolati

Percentuale

30% sul valore ACI calcolato su 15.000 km

Dal 01/07/2020

Veicoli assegnati dal 01/07/2020 ma immatricolati sino al 30/06/2020

Valore normale (**)

Fringe benefit determinato in base al valore normale del bene (art. 9 Tuir) al netto della parte riferibile all’utilizzo aziendale (cfr anche Ris. AdE n. 46/2020)

Dal 01/07/2020

al 31/12/2024

Veicoli assegnati e immatricolati

Emissioni di CO₂

·         ≤ 60 g/km → 25%

·         61–160 g/km → 30%

·         161–190 g/km → 50%

·         > 190 g/km → 60%

01/01/2025 – 30/06/2025

Ordine veicolo effettuato entro il 31/12/2024 ma assegnato entro il 30/06/2025

Emissioni di CO₂

·         ≤ 60 g/km → 25%

·         61–160 g/km → 30%

·         161–190 g/km → 50%

·         > 190 g/km → 60%

Dal 01/01/2025

Veicoli immatricolati sino al 30/06/2020 e concesso dal 01/01/2025

Valore normale

·         Fringe benefit determinato in base al valore normale del bene (art. 9 Tuir) al netto della parte riferibile all’utilizzo aziendale (cfr anche Ris. AdE n. 46/2020)

Dal 01/01/2025

Veicoli immatricolati dal 01/07/2020 al 31/12/2024 e assegnati dal 01/01/2025 e sino al 30/06/2025

Emissioni di CO₂

·         ≤ 60 g/km → 25%

·         61–160 g/km → 30%

·         161–190 g/km → 50%

·         > 190 g/km → 60%

Dal 01/01/2025

·      Veicoli ordinati, immatricolati e concessi dal 01/01/2025

 

Oppure:

·      Ordine veicolo effettuato entro il 31/12/2024 ma immatricolato nel 2025 e assegnato e concesso dal 01/07/2025

 

Tipo di alimentazione

·         Termico e ibrido non plug-in → 50%

·         Elettrico → 10%

·         Ibrido plug-in → 20%

 

Dal 01/01/2025

Veicoli immatricolati dal 01/07/2020 al 31/12/2024 e assegnati dal 01/07/2025

Valore normale

·         Fringe benefit determinato in base al valore normale del bene (art. 9 Tuir) al netto della parte riferibile all’utilizzo aziendale (cfr anche Ris. AdE n. 46/2020)

Dal 01/01/2025

Veicoli già concessi in uso al 31/12/2024 e il cui uso è prorogato nel 2025

Quello adottato all’atto della concessione e assegnazione

·         Quello adottato all’atto della concessione e assegnazione

Dal 01/01/2025

Veicoli già nella flotta aziendale e riassegnati ad altri dipendenti sino al  30/06/2025

Emissioni di CO₂

·         ≤ 60 g/km → 25%

·         61–160 g/km → 30%

·         161–190 g/km → 50%

·         > 190 g/km → 60%

Dal 01/01/2025

Veicoli già nella flotta aziendale e riassegnati ad altri dipendenti dal  30/06/2025

Valore normale

·         Fringe benefit determinato in base al valore normale del bene (art. 9 Tuir) al netto della parte riferibile all’utilizzo aziendale (cfr anche Ris. AdE n. 46/2020)

 

(*) Concessione e assegnazione: definizione

L’Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 10/E/2025 ha chiarito che al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella disciplina modificata dalla norma, conformemente a quanto chiarito con la citata risoluzione n. 46/E del 2020, la concessione del veicolo in uso promiscuo non debba considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo.

 

(**) Valore normale: determinazione.

Per la determinazione del “valore normale”…. è necessario far riferimento alle indicazioni a suo tempo fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.  46/E/2020. A tal fine, pertanto, si deve considerare il valore di un canone di leasing o di noleggio eventualmente a carico dal datore di lavoro, al netto dell’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro, sia che lo spostamento sia all’interno del Comune della sede di lavoro che all’esterno.


 

 
 
 

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