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LE NUOVE TUTELE PER MALATI ONCOLOGICI



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Con la Legge 18 luglio 2025, n. 106 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2025), il legislatore ha introdotto un sistema organico di tutele in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare. Le disposizioni entreranno in vigore il 9 agosto 2025, determinando importanti obblighi e opportunità per i datori di lavoro.


Congedo straordinario fino a 24 mesi

La novità centrale è l’introduzione di un congedo straordinario di massimo 24 mesi, continuativo o frazionato, riservato ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che siano affetti da:

  • malattie oncologiche;

  • malattie croniche, invalidanti o rare con invalidità pari o superiore al 74%.


Durante il congedo:

  • il lavoratore conserva il posto di lavoro;

  • non percepisce alcuna retribuzione;

  • non può svolgere alcuna attività lavorativa;

  • è compatibile con altri benefici economici o giuridici.


Il diritto al congedo decorre solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o meno.


Nota bene: il periodo non è valido né ai fini dell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali, ma può essere riscattato con contributi volontari.


Lavoro agile e rientro in servizio

Una volta concluso il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto di accesso prioritario al lavoro agile, ove compatibile con l’attività svolta.


Tale previsione riconosce un diritto soggettivo pieno a tutela della dignità e dell’autonomia lavorativa della persona in condizioni di fragilità.


Permessi retribuiti per visite e terapie

Dal 1° gennaio 2026, la Legge prevede che i dipendenti pubblici e privati affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie croniche/invaldanti ≥ 74%, possano usufruire di permessi retribuiti specifici per:


  • visite mediche;

  • esami strumentali;

  • terapie e cure.


Il numero, la durata e le modalità di fruizione di tali permessi saranno definiti da un apposito decreto attuativo.


Sospensione dell'attività per lavoratori autonomi

Anche i lavoratori autonomi (es. collaboratori ex art. 14 Legge n. 81/2017) possono sospendere l’attività per un massimo di 300 giorni all’anno, in caso di patologie analoghe a quelle previste per i dipendenti.


Certificazione e controlli

La certificazione della malattia deve essere rilasciata dal medico curante o dallo specialista operante presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

Per la verifica delle condizioni, è autorizzato l’utilizzo dei dati del Sistema Tessera Sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico.


Clausole di miglior favore e fonti negoziali

Rilevante l'espresso richiamo alla prevalenza delle previsioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi o nella disciplina applicabile al singolo rapporto di lavoro. I datori di lavoro dovranno quindi effettuare una puntuale ricognizione degli accordi aziendali e dei CCNL applicati.


Il provvedimento normativo ridefinisce l’approccio datoriale alla gestione delle assenze prolungate per malattia grave, imponendo:

  • una revisione delle procedure interne HR;

  • l’aggiornamento delle policy aziendali di welfare e flessibilità;

  • una valutazione dei costi indiretti e degli obblighi organizzativi legati al diritto al congedo e al rientro in modalità agile.



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