CONGEDO DI PATERNITA' AL GENITORE "INTENZIONALE"
- Francesco Geria

- 8 ago
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Con la sentenza n. 115 depositata in data 21 luglio 2025 (Allegato n. 1) la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile”.
Tale pronuncia della Corte produce effetti diretti nell’Ordinamento giuridico italiano e, pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bisdel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU).
Ne consegue che, come precisato nell’ultimo comma dell’articolo 27-bis del TU, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’Istituto.
Come funziona il congedo ?
È possibile fruire del congedo obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi:
due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo);
durante il congedo di maternità della lavoratrice dichiarata madre.
Il genitore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, almeno cinque giorni prima, dove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro (cfr. il paragrafo 2.5 della Circolare Inps n. 122/2022). Le lavoratrici dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l'Inps competenza per tali lavoratrici.
Pertanto, nei casi di pagamento diretto da parte dell'Inps (ossia nel caso di lavoratori agricoli, lavoratori stagionali, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni, nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine), la domanda si presenta online all'Istituto attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
I lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni presentano sempre la domanda alla propria amministrazione datrice di lavoro.
Decorrenza delle nuove disposizioni.
Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 30 del 23 luglio 2025. Pertanto, solo dal 24 luglio 2025 la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, come sopra identificata, si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio.





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