CONGUAGLIO DI FINE ANNO: COSA SUCCEDE NELLA BUSTA PAGA DI DICEMBRE?
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A cura di Francesco Geria
Con il mese di dicembre si conclude non solo l’anno civile, ma anche il periodo d’imposta relativo ai redditi da lavoro dipendente. È in questa sede che interviene il conguaglio di fine anno, un adempimento essenziale ed obbligatorio attraverso il quale il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, effettua la regolarizzazione fiscale e contributiva delle somme erogate nel corso dell’anno.
Ma cosa significa esattamente conguaglio? Perché può far variare l’importo della busta paga di dicembre? E quali effetti ha su imposte, detrazioni e contributi?
Cos’è il conguaglio di fine anno?
Il conguaglio è l’operazione con cui il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ricalcola l’effettiva imposizione fiscale e contributiva dovuta dal lavoratore sulla base dell’effettivo ammontare di reddito da lavoro corrisposto al dipendente durante l’intero periodo di imposta.
Nel corso dei mesi, le ritenute IRPEF, le addizionali e le detrazioni vengono applicate in via prospettica, sulla base dunque di proiezioni. Il datore di lavoro presume che il reddito e la situazione del dipendente rimangano costanti ma a dicembre si tirano le somme, con l’effettiva contezza dei redditi imponibili erogati, si sommano e si ricalcolano imposte e contributi dovuti in maniera definitiva.
Cosa viene verificato nel conguaglio?
Nell’ambito del conguaglio, l datore di lavoro procede a una serie di verifiche e ricalcoli:
ricalcolo dell’IRPEF annuale in base al reddito da lavoro dipendente complessivamente percepito;
verifica e applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente e delle eventuali detrazioni per familiari a carico;
riconoscimento, recupero o revoca del trattamento integrativo, dell’ulteriore detrazione e della somma integrativa quando spettanti o non spettanti sulla base di quanto percepito nel corso dell’anno;
calcolo delle addizionali regionali e comunali;
eventuale recupero di arretrati, indennità una tantum, premi o altri elementi retributivi erogati durante l’anno.
Il risultato può essere un credito o un debito:
se si avrà un CREDITO: il lavoratore riceverà un importo a titolo di rimborso poiché le ritenute operate nel corso del periodo di imposta sono superiori all’imposta netta effettivamente dovuta;
se si avrà un DEBITO: al lavoratore verranno trattenute somme aggiuntive in busta paga in quanto l’imposta netta, calcolata con il conguaglio di fine anno, risulta superiore all’ammontare trattenuto nel corso del periodo di imposta.

Cosa avviene nello specifico?
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE – ONERI DEDUCIBILI (es. contribuzione) = IMPONIBILE FISCALE ANNUO
IMPONIBILE FISCALE ANNUO X ALIQUOTE IRPEF % A SCAGLIONI = IRPEF LORDA
IRPEF LORDA – DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 13 TUIR) – DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI (ART. 12 TUIR) = IRPEF NETTA
IRPEF NETTA – IRPEF PROVVISORIA GIÀ TRATTENUTA NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO = IMPOSTA A CONGUAGLIO
Le differenze riscontrate nel cedolino di dicembre derivano spesso da modifiche della retribuzione intervenute nel corso dell’anno, dovute da elargizioni di premi, effettuazione di straordinari, o concessioni di incrementi di livello, variazioni del rapporto di lavoro come part-time, aspettative, assenze non retribuite, o ancora da aggiornamenti relativi ai familiari a carico. In altre parole, tutto ciò che modifica il reddito o le detrazioni incide sul saldo finale.
Il cedolino di dicembre assume dunque un valore particolare, poiché riflette la situazione fiscale definitiva del soggetto nell’ambito del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ma nella prassi operativa la regolarizzazione viene generalmente effettuata con la retribuzione di dicembre, al fine di garantire tempestività e trasparenza nei confronti del lavoratore.

Risultati ed esiti del conguaglio
Determinato il reddito complessivo, sulla base del totale dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati erogati e/o comunicati dal sostituito, il sostituto d’imposta procederà a determinare l’IRPEF lorda dovuta e le eventuali detrazioni spettanti. La verifica di spettanza porterà:
al recupero della differenza, nel caso in cui l’imposta netta sia superiore all’ammontare trattenuto;
al rimborso al dipendente dell’eccedenza, nel caso in cui le ritenute operate siano superiori all’imposta netta dovuta.
Inoltre, il sostituto d’imposta quantifica l’importo dovuto a titolo di:
addizionale regionale all’IRPEF, se dovuta;
addizionale comunale all’IRPEF, se dovuta.
Il sostituto dovrà provvedere a definire:
l’addizionale regionale all’IRPEF a saldo 2025 in base alle aliquote regionali, se risulta dovuta IRPEF nel corso dell’anno, che dovrà essere trattenuta in 11 rate nel corso dell’anno successivo a decorrere dal mese di gennaio;
l’addizionale comunale all’IRPEF a saldo 2025, se risulta IRPEF nel corso dell’anno e nel caso in cui il sostituito abbia il domicilio fiscale in un Comune che ha deliberato l’addizionale comunale, che dovrà essere trattenuta in 11 rate nel corso dell’anno successivo a decorrere dal mese di gennaio;
l’addizionale comunale in acconto 2025 in misura pari al 30% dell’addizionale comunale, calcolata applicando l’aliquota stabilita dall’ente locale al reddito dell’anno precedente. L’acconto è trattenuto in 9 rate a decorrere, di norma, dal cedolino del mese di febbraio.
Nel caso di conguaglio a debito:
il sostituto dovrà trattenere le maggiori imposte dovute;
qualora vi sia incapienza delle retribuzioni per effettuare il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, sussiste la possibilità per il sostituito di manifestare per iscritto al sostituto:
la volontà di versamento della somma corrispondente alle ritenute ancora dovute;
oppure l’autorizzazione al prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d’imposta.
Qualora l’importo, al termine del periodo di imposta, non sia stato trattenuto (per cessazione del rapporto lavorativo o per incapienza delle retribuzioni) questo deve essere comunicato all’interessato, affinché provveda al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
Nel caso di conguaglio a credito:
il sostituto dovrà restituire le maggiori imposte trattenute nel corso dell’anno mediante la riduzione del monte ritenute disponibile nel mese;
nel caso di incapienza, anticipa le somme da recuperare sulle ritenute disponibili nei mesi successivi.
Fringe benefit – superamento della soglia
Il sostituto d’imposta dovrà provvedere, ai fini della soglia di 1.000/2.000 euro e dal primo periodo utile di paga, ad assoggettare ad imposizione fiscale ordinaria il valore dei fringe benefit riconosciuti, anche da altri datori di lavoro nel medesimo periodo d’imposta, sempreché il lavoratore sostituito ne abbia dato opportuna notizia. Tale operazione risulta importante in particolare nel periodo di dicembre.
Inoltre, in tale situazione anche ai fini contributivi possono scaturirne conseguenze. Per le operazioni di conguaglio, infatti, il datore di lavoro dovrà:
aumentare la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia dell’importo dei fringe benefit dallo stesso corrisposti non precedentemente assoggettati a contribuzione;
trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Il conguaglio di fine anno è di fatto un momento di regolarizzazione che consente di verificare quanto effettivamente sia dovuto a titolo di imposte e contributi.





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