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MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA 2026: ISTRUZIONI OPERATIVE SECONDO LA CIRCOLARE INPS DEL 20 GENNAIO 2026, N. 6


A cura di Marta Goldin


Nel quadro degli aggiornamenti annuali in materia contributiva, la Circolare dell’INPS del 20 gennaio 2026, n. 6, ha definito i nuovi importi dei minimali e massimali di retribuzione imponibile da adottare nel corso del 2026 per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.


Tali valori costituiscono parametri indispensabili per garantire la corretta determinazione del costo del lavoro e il rispetto degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro.


Come di consueto, l’adeguamento deriva dalla variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT e incide direttamente sulla determinazione della base contributiva, e sul costo del lavoro e della corretta maturazione dei diritti pensionistici dei lavoratori.


Per l’anno 2026 il minimale di retribuzione giornaliera generale è stato fissato in euro 58,13. 


Tale importo rappresenta la soglia minima al di sotto della quale l’imponibile contributivo giornaliero non può scendere, anche qualora la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore sia inferiore.


Il valore deriva dall’applicazione del 9,5% al trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), rideterminato annualmente in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata all’ISTAT.


È dunque un parametro che si collega direttamente all’andamento dell’inflazione e al meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni pensionistiche.


Sotto il profilo normativo, il riferimento resta la legge del 7 dicembre 1989, n. 389, che stabilisce il principio secondo cui la base imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, né, in ogni caso, ai minimali di legge fissati annualmente dall’INPS.


Ne consegue che il datore di lavoro è tenuto a confrontare costantemente tre parametri: la retribuzione effettivamente erogata, il minimo previsto dal CCNL applicato e il minimale contributivo INPS.


L’imponibile previdenziale dovrà essere almeno pari al valore più elevato tra quelli applicabili.


La circolare in commento non si limita al solo minimale generale di euro 58,13, ma aggiorna anche una serie di valori connessi.


Viene confermato, ad esempio, il minimale di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere (pari a euro 32,30), applicabile a specifiche fattispecie previste dalla normativa previdenziale, nonché le retribuzioni convenzionali per particolari categorie, come i soci di cooperative della piccola pesca.


Particolare attenzione merita inoltre la disciplina dei rapporti a tempo parziale: il minimale orario si ottiene dividendo il minimale giornaliero per le ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo e moltiplicando per il coefficiente settimanale.


Nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 58,13 x 6 /40 = € 8,72.


Accanto ai minimali, la Circolare INPS 30 gennaio 2026, n. 6 interviene anche sui massimali contributivi.


Per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995, o per coloro che abbiano optato per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è stato fissato in euro 122.295,00.


Oltre tale soglia non è dovuta la contribuzione IVS e viene, inoltre, aggiornato il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, oltre la quale si applica l’aliquota aggiuntiva del 1% a carico del lavoratore, nonché il valore minimo settimanale utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

 

L’inosservanza dei minimali espone l’azienda al rischio di recuperi contributivi in sede ispettiva, con applicazione di sanzioni civili e interessi, oltre a possibili ripercussioni sulla posizione assicurativa del lavoratore.


È bene ricordare, infatti, che una base imponibile inferiore al minimo legale può incide negativamente sulla maturazione dei requisiti pensionistici e sull’importo delle future prestazioni.


L’aggiornamento dei minimali di retribuzione giornaliera per il 2026, rappresenta un presidio fondamentale di correttezza contributiva, coerente con il contratto collettivo applicato e conforme alla normativa vigente. 

Anno 2026

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

611,85

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

58,13

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

32,30

Minimale retributivo per i lavoratori a domicilio

32,30

Da ragguagliarsi a 58,13

 
 
 

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