DECRETO LEGGE LAVORATORI STRANIERI: LE NOVITA'
- LaborTre
- 6 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min

A cura di Ilaria Pistininzi
In data 3 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 146, recante “disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare dei lavoratori stranieri e contrasto all'immigrazione irregolare”. Una norma che non si limita a ritoccare l’esistente, ma interviene in maniera strutturale su alcuni dei nodi più sensibili del sistema immigrazione-lavoro.
Il decreto si inserisce nel solco già tracciato dai precedenti interventi sui flussi migratori, ma rappresenta un’evoluzione significativa. Il focus è chiaro: semplificare, controllare e tutelare. Tre parole chiave che si traducono in altrettante direttrici operative, con effetti immediati su aziende, intermediari, consulenti e lavoratori stranieri.
Una delle novità più rilevanti riguarda la precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato. Questo meccanismo, già introdotto in via sperimentale, viene ora definitivamente stabilizzato. L’obiettivo è ridurre i margini di errore e velocizzare le pratiche attraverso l’utilizzo di dati standardizzati, a beneficio di tutti gli attori coinvolti.
Per i datori privati (non intermediari autorizzati), è fissato un limite di 3 richieste di nulla osta (come utenti privati) per il periodo utile, proprio per contenere la pratica di “accumulo” di richieste speculative.
In un cambio di prospettiva procedurale significativo, il Decreto Legge 3 ottobre 2025, n.146 stabilisce che il termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorre non più dalla data di presentazione della domanda, ma da quella in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso prevista per quel periodo. È una variazione tecnica solo in apparenza, perché in realtà ricalibra le tempistiche e le priorità. In altre parole, sarà sempre più importante una gestione puntuale e strategica delle domande, non solo tempestiva.
Un altro aspetto innovativo del suddetto decreto è il rafforzamento dei controlli di veridicità. Le amministrazioni competenti saranno tenute a verificare le dichiarazioni rese non solo dai datori di lavoro, ma anche dagli enti promotori, dagli istituti di ricerca e dagli organismi ospitanti, a seconda dei casi. Un controllo che punta a contrastare con più decisione le richieste formali che mascherano situazioni irregolari o fittizie.
Particolarmente significativa è poi la nuova disposizione che consente al lavoratore straniero di svolgere attività lavorativa anche durante l’attesa della conversione del permesso di soggiorno. Finora, questa possibilità era riconosciuta solo in caso di rilascio o rinnovo. Ora, anche la conversione consente, a determinate condizioni, di lavorare regolarmente riducendo i rischi di interruzione del rapporto e le difficoltà legate ai vuoti normativi.
Il decreto compie un passo importante sul fronte della tutela dei lavoratori più vulnerabili, infatti la durata del permesso di soggiorno per vittime di tratta, sfruttamento lavorativo o violenza domestica passa da sei a dodici mesi. Contestualmente, i titolari di questi permessi avranno ora accesso all’assegno di inclusione sociale, rafforzando così le politiche di integrazione e sostegno.
Un elemento di continuità, e insieme di riforma strutturale, è la conferma per il triennio 2026‑2028 del contingente di 10.000 ingressi annui fuori quota per lavoratori stranieri impiegati nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per prendersi cura di persone non autosufficienti.
Una misura che intercetta un bisogno crescente del nostro tessuto sociale e che si accompagna a una maggiore regolazione del rapporto di lavoro: durante il primo anno, infatti, il lavoratore potrà cambiare datore solo previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In tema di ricongiungimento familiare, il decreto allunga da 90 a 150 giorni il termine massimo per il rilascio del nulla osta. Un’estensione che, se da un lato concede più margine agli uffici competenti, dall’altro introduce un tempo di attesa più sostenibile e realistico, in linea con le direttive europee che fissa le tempistiche di autorizzazione fino ad un massimo di 9 mesi.
Infine, si registra un cambio di passo nella pianificazione: sia i contingenti degli ingressi fuori quota che quelli per i programmi di volontariato internazionale saranno programmati su base triennale. Una decisione che dà maggiore stabilità al sistema, permettendo a imprese e professionisti di pianificare in modo più efficace il proprio fabbisogno di manodopera estera.
Il Decreto Legge 3 ottobre 2025, n. 146 dunque non stravolge il sistema dei flussi migratori: continua a fare leva sui decreti flussi e sulla programmazione delle quote. Tuttavia, innesta strumenti di trasparenza, automazione e tutela che possono mutare in profondità l’esperienza concreta di datori di lavoro e lavoratori stranieri.
Commenti