DL SICUREZZA SUL LAVORO: LE NUOVE MISURE
- LaborTre

- 6 nov
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 7 giorni fa

A cura di Francesca Baciliero
Con il Decreto‑Legge 31 ottobre 2025, n. 159 sono state introdotte nuove “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Questo provvedimento introduce nuovi obblighi, strumenti digitali, maggiori controlli e sanzioni più severe in particolare nei cantieri e nell’edilizia mirando ad un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.
1. Il badge digitale di cantiere
Una delle novità più significative riguarda il settore dei cantieri edili: il decreto introduce l’obbligo, per le imprese che operano in regime di appalto o subappalto (pubblico o privato) nei cantieri temporanei o mobili, di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione. Non viene però limitato all’edilizia “classica”, potrà essere previsto anche per tutti gli altri ambiti a rischio elevato.
Il sistema consente di tracciare la presenza dei lavoratori, monitorare tempo reale la regolarità contributiva e le condizioni di sicurezza in cantiere.
Il badge verrà reso disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite sistemi digitali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
La misura introdotte rende necessari:
la verifica che tutti i lavoratori in cantiere siano dotati del badge;
il rispetto delle caratteristiche di codice univoco e sicurezza antifalsificazione;
il suo inserimento nella documentazione aziendale;
il controllo della presenza in cantiere dei lavoratori.
Potrà diventare uno strumento di tracciamento utile anche ai fini della vigilanza, ai fini contributivi e della regolarità del lavoro.
La tessera recante gli elementi identificativi del dipendente, è prodotta in automatico ed è precompilata per i lavoratori che vengono assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediate la piattaforma SIISL.
Si segnala che la piena operatività del badge richiede decreti attuativi che ne andranno a definire le modalità tecniche e la tempistica di entrata in vigore effettiva.
2. La Patente a crediti rafforzata
Il decreto interviene anche sul sistema della patente a crediti, già introdotta nel 2024 ma ora potenziata e resa più incisiva.
Ogni impresa e ogni lavoratore autonomo che operi in cantiere deve essere in possesso di una patente con un punteggio iniziale, che può diminuire in caso di violazioni delle norme di sicurezza o aumentare grazie a buone pratiche di formazione continua.
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 rende il sistema più severo e trasparente. Le decurtazioni diventano più pesanti, le sanzioni raddoppiano e vengono introdotti controlli più rapidi da parte degli organi ispettivi.
In particolare, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, la sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori è elevata da un minimo di euro 6.000 ad un minimo di euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida.
Nel Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 viene inoltre rafforzato il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nell’attività di vigilanza, dispone infatti in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
3. Interventi in materia di prevenzione e formazione
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 inserisce anche disposizioni di rilievo in materia di prevenzione degli infortuni, formazione, aggiornamento e digitalizzazione della documentazione.
Dall’anno 2026, l’INAIL trasferirà annualmente un importo non inferiore a 35.000.000 di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione destinati al finanziamento di interventi mirati alla promozione e alla divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, oltre che a iniziative volte all’incremento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per le imprese che occupano un numero di lavoratori inferiore a 15, la contrattazione collettiva nazionale provvede a disciplinare le modalità di assolvimento dell’obbligo di aggiornamento periodico, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto della dimensione aziendale nonché del livello di rischio connesso alla tutela della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività formative sono annotate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e altresì, nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Sono riviste e aggiornate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza, al fine di garantire l’efficacia dei controlli e la tutela della salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro è tenuto a mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale (DPI), assicurandone le condizioni di igiene mediante gli interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione necessari, nel rispetto delle eventuali istruzioni fornite dal fabbricante. Il medesimo obbligo si estende agli indumenti di lavoro che, a seguito della valutazione dei rischi, siano individuati quali DPI.
Sono introdotte nuove disposizioni in materia di lavori in quota, con specifico riferimento agli articoli 113 e 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nell’ambito degli obblighi posti in capo ai lavoratori viene disposto che gli stessi debbano sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, INAIL estende inoltre la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (art. 18, D.L. n. 48/2023) anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi “formazione scuola-lavoro” e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente.





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