DURC E “SCOSTAMENTO NON GRAVE”
- LaborTre

- 16 ott
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A cura di Francesca Baciliero
In un panorama normativo in costante evoluzione, il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rappresenta uno snodo cruciale per le imprese: condizione indispensabile per partecipare a gare, ottenere finanziamenti, appalti e beneficiare di incentivi. Ma cosa accade quando l’azienda ha un debito modesto? È qui che entra in gioco il concetto di “scostamento non grave”, recentemente oggetto di un chiarimento ufficiale da parte del Ministero del Lavoro, con l’Interpello del 13 ottobre 2025, n. 3.
Il quesito all’origine dell’Interpello, ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario) chiedeva se un’impresa che ha regolarizzato un’omissione contributiva ma da cui rimangono gli importi accessori (interessi o sanzioni), può comunque ottenere il DURC se il debito residuo è contenuto entro la soglia dello “scostamento non grave”.
Per comprendere la portata della risposta ministeriale, è utile richiamare il testo normativo di riferimento:
il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, art. 3, comma 3, prevede che il DURC possa essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento non grave: ossia quando la differenza tra somme dovute e somme versate non superi 150 euro, comprensiva di eventuali accessori di legge (quali interessi e sanzioni);
la norma opera “con riferimento a ciascuna Gestione” (INPS, INAIL ed eventuali Casse Edili) e tiene conto della totalità dell’obbligazione contributiva, inclusi gli accessori;
quindi, lo scostamento non grave non riguarda soltanto i contributi “principali”, ma l’insieme dell’obbligazione: contributi, sanzioni, interessi.
Questo limite non è frutto di mera discrezionalità amministrativa: è la norma stessa che quantifica la “tolleranza” e include gli accessori di legge nel calcolo.
Nel rispondere all’Interpello, il Ministero del Lavoro – dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, dell’INPS e dell’Ispettorato del Lavoro – ha respinto la richiesta di interpretazione estensiva. In sintesi:
anche se il debito residuo è costituito esclusivamente da sanzioni e interessi, esso resta parte integrante dell’obbligazione contributiva, dunque non può essere ignorato o trattato separatamente. Se l’importo complessivo (principali + accessori) supera i 150 euro, il DURC non può essere considerato come regolare;
il Ministero richiama il principio secondo cui le sanzioni civili sono accessorie all’obbligazione contributiva e non hanno vita autonoma. Sorgono ex lege in caso di mancato o ritardato versamento e sono strettamente connesse all’omissione originaria. Pertanto, non è ammissibile che un debito accessorio “autonomo” sblocchi il rilascio del DURC se oltre la soglia.
il Ministero sottolinea che la formulazione testuale del D.M. 30/2015, art. 3, comma 3, non consente di “scorporare” le sanzioni/interessi dal calcolo della soglia. La norma è chiara: lo scostamento non grave si misura sul totale dell’obbligazione.
In altre parole, il DURC può essere emesso se e solo se l’ammanco complessivo non supera 150 euro, comprensivo di sanzioni e interessi. Oltre quella soglia, anche un debito residuale fatto solo di “accessori” impedisce il rilascio del certificato.
L’Interpello del 13 ottobre 2025, n. 3 rafforza dunque una visione rigorosa ma chiara: non lascia margini per interpretazioni elastiche della tolleranza. Il rilascio del DURC in presenza di debiti “residui” non può prescindere dalla considerazione complessiva dell’obbligazione contributiva.
Non è sufficiente che i contributi principali siano stati versati, sanzioni e interessi calcolati devono rimanere entro la soglia dei 150 euro, pena la mancata emissione del DURC regolare.





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