Fringe Benefit e auto ibride: i chiarimenti dell'Agenzia
- LaborTre
- 7 ott
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A cura di Ilaria Pistininzi
Nel panorama sempre più articolato dei fringe benefit e dei veicoli aziendali, la Risposta del 10 settembre 2025, n. 237 fornita dall’Agenzia delle Entrate, getta luce su un tema cruciale: la ricarica delle auto elettriche (o ibride) concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
L’Agenzia chiarisce che, qualora l’azienda sostenga direttamente i costi per la ricarica del veicolo elettrico o ibrido plug-in concesso in uso promiscuo (ad esempio tramite l’utilizzo di card o abbonamenti per le colonnine di ricarica pubbliche), tali costi non costituiscono reddito imponibile aggiuntivo in capo al dipendente.
Il punto di partenza è l’articolo 51 del TUIR, che disciplina la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente (utilizzabili sia per fini aziendali sia privati).
Dal 2025, il valore del fringe benefit viene determinato in modo forfettario, applicando una percentuale al valore ACI basato su una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km. Tali percentuali si applicano a prescindere dai costi effettivamente sostenuti dall’azienda o dal dipendente.
Infatti, le tabelle ACI già includono in via forfettaria i costi di utilizzo del mezzo, compreso il “carburante” (in questo caso l’energia elettrica). Ne consegue che il beneficio riconosciuto al dipendente resta interamente compreso nel valore convenzionale ACI e non genera ulteriori imponibili.
Nel caso in cui il dipendente ecceda i limiti di percorrenza previsti per l’uso privato del veicolo, e l’azienda decida di addebitargli i costi relativi alla quota eccedente di ricarica, l’addebito non può essere sottratto dal valore del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI. L’importo verrà eventualmente trattenuto al dipendente sul netto in busta paga, ma non modifica la base imponibile contributiva e fiscale calcolata in via forfettaria.
L’Agenzia ribadisce quanto già espresso con la precedente Risposta del 25 agosto 2023, n. 421, distinguendo la situazione oggetto dell’interpello da quella in cui il datore di lavoro rimborsa al dipendente i costi sostenuti per la ricarica domestica dell’auto.
In questo caso, infatti il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese di energia elettrica sostenute dal dipendente, concorre integralmente alla formazione del reddito dipendente, formazione del reddito di lavoro dipendente, assumendo la natura di compenso in natura.
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