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IL RECESSO NEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: DISCIPLINA E PRESUPPOSTI

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A cura di Francesca Baciliero


Il contratto di apprendistato, nella sua configurazione normativa quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con causa mista, è caratterizzato da peculiari regole in materia di cessazione del rapporto.


La possibilità di recesso da parte del datore di lavoro e dell’apprendista è infatti rigidamente collegata alla distinzione tra:

  • periodo formativo, durante il quale il rapporto è assistito da un vincolo causale rafforzato;

  • fase successiva alla formazione, in cui il rapporto prosegue come ordinario tempo indeterminato.

 

Per tale ragione, l’analisi della disciplina del recesso richiede di distinguere nettamente tra:

  1. risoluzione DURANTE il periodo di apprendistato, soggetta a giusta causa o giustificato motivo (come accade per i c.d. “normali” rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

  2. recesso AL TERMINE del periodo formativo, esercitabile ai sensi dell’art. 2118 c.c.

 


Il contratto di apprendistato: quadro normativo essenziale

L’apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015, è un contratto a tempo indeterminato in cui la formazione rappresenta elemento strutturale e coessenziale alla prestazione lavorativa (c.d. causa mista), infatti la finalità del rapporto è l’acquisizione di competenze professionali mediante un percorso integrato di lavoro e formazione


Il datore di lavoro è tenuto a garantire l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo, pena responsabilità e possibili profili di invalidità o riqualificazione del rapporto.


Il legislatore prevede tre tipologie di apprendistato:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (e titoli ITS);

  2. apprendistato professionalizzante finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali;

  3. apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di titoli universitari, ITS, master, dottorato, praticantato.

 

Il contratto deve rivestire forma scritta, così come il patto di prova e il Piano Formativo Individuale (PFI), documento cardine per la definizione delle attività formative e integrabile secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.


Il legislatore introduce inoltre un sistema premiale in favore del datore di lavoro che procede con l’assunzione di personale con questa tipologia di contratto: riduzioni contributive, sotto inquadramento, esclusioni dal computo del personale, deduzioni IRAP.


Per le imprese con oltre 50 dipendenti, invece, opera l’obbligo di stabilizzazione del 20% degli apprendisti formati quale condizione per nuove assunzioni in apprendistato.

La forte integrazione tra normativa statale e competenze regionali in materia formativa rende l’istituto strutturalmente complesso e richiede una gestione amministrativa attenta e conforme.

 


Recesso del datore di lavoro AL TERMINE del periodo di apprendistato

Pur essendo un contratto a tempo indeterminato, l’apprendistato presenta una prima fase, il periodo formativo, al cui termine la legge attribuisce alle parti la facoltà di recedere liberamente. L’art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015, infatti, stabilisce che:


Ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione”.

Ciò comporta che:

  • il recesso al termine del periodo formativo non richiede motivazione;

  • è sufficiente il rispetto del preavviso, la cui durata è rimessa al CCNL applicato;

  • il preavviso decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo formativo;

  • durante il preavviso il lavoratore percepisce la retribuzione ed è un dipendente “in uscita”, ma non più apprendista.

 

Se il datore di lavoro non esercita tempestivamente il recesso, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario tempo indeterminato.


È consigliabile che il recesso sia comunicato per iscritto con data certa, richiamando espressamente la conclusione del periodo formativo, al fine di assolvere l’onere probatorio in caso di contestazioni.

 


Recesso dell’apprendista

Anche l’apprendista può esercitare il recesso ai sensi dell’art. 2118 codice civile, con preavviso decorrente dal termine del periodo formativo, salvo diverse previsioni del CCNL.


Durante il preavviso continua ad applicarsi integralmente la disciplina dell’apprendistato. Resta salva la possibilità per il lavoratore di rassegnare dimissioni prima del termine del periodo formativo, secondo le regole ordinarie del lavoro subordinato.


Il lavoratore dovrà rassegnare le proprie dimissioni mediante la procedura telematica prevista dal D.Lgs. 151/2015 e l’azienda, una volta ricevute le dimissioni, dovrà limitarsi agli adempimenti successivi previsti dalla normativa.

 

È importante sottolineare che, diversamente dal recesso da parte del datore di lavoro, laddove l’interruzione del rapporto sia frutto di una decisione volontaria dell’apprendista, il lavoratore non maturerà il diritto alla Naspi, in quanto mancante il requisito dell’involontarietà della disoccupazione richiesto dalla normativa previdenziale per l’accesso all’ammortizzatore sociale.

 

 
 
 

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