top of page

Il post 

TFR A FONDO TESORERIA INPS: LE PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE


A cura di Francesca Baciliero


In data 5 febbraio 2026 l’INPS ha emanato la Circolare n. 12, fornendo le prime indicazioni amministrative e operative in ordine alle modifiche apportate alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.


Tali novità, di grande impatto sul sistema contributivo e di compliance aziendale, ridefiniscono in modo significativo i criteri di obbligo al versamento delle quote di TFR per i datori di lavoro del settore privato.

 

La disciplina in esame obbliga al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria:

  • tutti i datori di lavoro privati;

  • gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, limitatamente ai rapporti di lavoro regolati dal diritto comune;

  • i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all’estero, accantonano comunque il TFR ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile;

  • i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.


Restano esclusi i datori di lavoro domestico e i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, salvo che i rapporti di lavoro siano regolati integralmente dal diritto comune.


Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile.

Pertanto, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.

 


Requisito dimensionale: criteri e determinazione

La principale novità riguarda la determinazione del requisito dimensionale che determina l’obbligo di versamento delle quote di TFR maturande al Fondo di Tesoreria.


L’obbligo di versamento sorge quando la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente al periodo di paga considerato supera la soglia prevista dalla norma:

  • per anno solare precedente deve intendersi, l’anno civile, ossia il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre;

  • per il requisito dimensionale, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede:

    • n. 60 addetti per il periodo 2026 – 2027;

    • n. 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;

    • n. 40 addetti dal 1° gennaio 2032.


Dunque per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025 – 1° gennaio/31 dicembre 2025. Mentre per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026 – 1° gennaio/31 dicembre 2026.


Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026.


Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo suddetto scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.


La media annuale dei dipendenti deve essere calcolata avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Pertanto, il calcolo della media deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.


Il controllo del requisito dimensionale deve essere effettuato considerando:

  • tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;

  • indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro;

  • i lavoratori con contratto part-time sono computati in proporzione al minor orario prestato, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.

 

Per le aziende costituite nel 2025 o nel 2026, il requisito dimensionale deve essere riferito ai dati occupazionali dell’anno solare di attività. Per tali soggetti restano ferme le regole previgenti qualora non sia possibile determinare la media dell’anno precedente, con soglia minima comunque prevista per 2026/2027.


 

Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria per ciascun lavoratore interessato:

  • deve essere presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR riferita al periodo di paga di competenza;

  • la quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla suddetta retribuzione l’aliquota pari al 7,41% (1/13,5);

  • dall’importo così determinato deve essere detratto il contributo dello 0,50% di cui alla Legge n. 297/1982.

 


Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile e con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria: il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.


La contribuzione ha natura obbligatoria e non può beneficiare di alcuna forma di agevolazione contributiva.



Misure compensative

In relazione ai conferimenti delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria è previsto:

  • l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia Legge n. 297/1982 (pari allo 0,20% o allo 0,40% per i dirigenti industriali), in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria;

  • l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione per ciascun lavoratore, nella misura di 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014 applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

 


Istruzioni operative

I datori di lavoro che soddisfano i requisiti dimensionali, sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice autorizzazione 1R, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.


I datori di lavoro già in possesso del codice di autorizzazione “1R” in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente.


Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari.

 


Periodi pregressi

Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell’attività.


Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.


I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare 5 febbraio, n. 12 (16 maggio 2026) mediante il nuovo codice causale Uniemens “CF05” avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

 

 
 
 

Commenti


Indirizzo

Via Vecchia Ferriera, 57
Vicenza, 36100
Italia

Recapiti

Orario Uffici

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì​

08.30 - 13.00  |  13.30 - 17.00

08.30 - 13.00  |  13.30 - 17.00

08.30 - 13.00  |  13.30 - 17.00

08.30 - 13.00  |  13.30 - 17.00

08.30 - 13.00  |  13.30 - 17.00

Vuoi ricevere tutti gli aggiornamenti sul mondo del Lavoro?

ISCRIVITI AL NOSTRO BLOG

Compila il modulo e accetta i termini.
Riceverai tutte le novità legislative in arrivo.

PRIVACY Dichiaro di avere compiuto sedici anni, e se minore di sedici, di essere stato autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, pertanto acconsento al trattamento dei miei dati personali così come indicato nella Privacy Policy.

COMUNICAZIONE

Acconsento al trattamento dei miei dati personali. Per l’inoltro di mail con le ultime uscite dal nostro Blog, le comunicazioni via telefono (sms, WhatsApp, telefonata vocale).

bottom of page