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“NO” A RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI TRASFERTA AI LAVORATORI “TRASFERTISTI”

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Imponibili le spese sostenute dall’azienda per i trasfertisti. L’agevolazione al 50% delle relative indennità esclude l’applicabilità delle disposizioni per le trasferte.

 

Sono definiti “trasfertisti” quei soggetti che, in virtù della mansione svolta, risultano essere sempre in trasferta e rispondono ai seguenti requisiti:

  • prestazione svolta in luoghi sempre diversi;

  • erogazione di una indennità fissa forfettariamente stabilita;

  • non hanno indicata nel proprio contratto di lavoro una sede di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Operando l’agevolazione dell’imponibilità al 50% delle relative indennità e maggiorazioni, al trasfertista non possono essere riconosciuti né l’indennità di trasferta né i rimborsi spese esenti. Così la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24148/2025 del 28 agosto.

 

Una società ha impugnato la sentenza con cui è stato rigettato il ricorso per accertamento negativo avverso il verbale di accertamento con cui sono state contestate omissioni contributive legate al mancato computo, nel montante retributivo utile per il calcolo della contribuzione, delle spese sostenute dal datore per i trasfertisti, da considerarsi invece completamente imponibili, perché il regime previsto dall’articolo 51, comma 6, del Tuir è alternativo al regime del comma 5.

 

La Suprema corte, in via preliminare, richiama l’articolo 51 del Tuir, rammentando che le indennità percepite per le trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro, al netto delle spese di viaggio e trasporto (comma 5), mentre le indennità spettanti ai trasfertisti abituali concorrono a formare il reddito nella misura pari al 50% del loro ammontare (comma 6).

 

Pertanto, «le spese riferite alla trasferta ed ai rimborsi chilometrici che in via consuetudinaria costituiscono una delle due componenti della indennità di trasferta e concorrono a formare il reddito secondo quanto emergente anche dall’articolo 51, comma 5, Tuir che ne opera solo a certe condizioni la non computabilità, vanno interamente comprese nella base di calcolo per i contributi da versarsi posto che per esse la peculiare disciplina inerente i trasfertisti non prevede che ne siano escluse neppure in parte».

 

La Cassazione rileva come i due regimi previsti dai commi 5 e 6 disciplinano due situazioni lavorative diverse quanto a caratteristiche, presupposti e tipologia di indennità, che giustificano il diverso regime fiscale e contributivo:

  • nelle trasferte, l’indennità è corrisposta solo in occasione delle stesse, è variabile in funzione del luogo e della durata, si computa solo oltre un certo limite giornaliero che viene ridotto nel caso in cui siano garantite anche le spese di vitto e/o alloggio;

  • nel trasfertismo l’indennità è fissa e pagata anche se il lavoratore non si è materialmente recato in trasferta.

 
 
 

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