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NON INDICARE LE MANSIONI COMPORTA LA NULLITÀ DEL PATTO DI PROVA


A cura di Marta Goldin


La Cassazione - con sentenza del 29 agosto 2025, n. 24202 - ha ribadito che, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, la nullità del patto di prova comporta che il recesso intimato al lavoratore si configuri come un licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto.


In tal caso, la tutela applicabile non è quella meramente indennitaria, ma la reintegrazione attenuata ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, in linea con quanto la giurisprudenza aveva già affermato dopo la Legge n. 92/2012.


Nella fattispecie in esame una lavoratrice era stata licenziata durante il periodo di prova. Successivamente, in sede giudiziale, i Giudici avevano constatato la nullità del patto di prova per indeterminatezza delle mansioni, poiché il semplice rinvio alla declaratoria contrattuale o a scambi di mail precontrattuali non era sufficiente a individuare con chiarezza i compiti affidati alla lavoratrice (nella lettera di assunzione non era stata indicata la specifica mansione svolta ma solo la qualifica generica di “Operaia”).

 
 
 

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