PERMESSI LEGGE 104: USO DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE IN PRESENZA DI FONDATI SOSPETTI
- LaborTre

- 16 set 2025
- Tempo di lettura: 2 min

A cura di Francesco Geria
I controlli devono sempre avvenire nel pieno rispetto della privacy e della dignità del lavoratore.
L’impiego delle agenzie investigative costituisce uno strumento potenzialmente molto efficace per le aziende, consentendo loro di individuare condotte illecite eventualmente adottate dai propri dipendenti, come nel caso dell’uso improprio dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992. Tuttavia, è indispensabile contemperare l’esigenza del datore di lavoro di tutelare e proteggere gli interessi aziendali da un lato e, dall’altro, garantire al lavoratore la tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Nel ricorso a tale tipo di soluzione, occorre evitare ogni forma di sorveglianza invasiva o indiscriminata.
Al riguardo, la giurisprudenza ha sempre precisato il divieto a indagini condotte dalle agenzie investigative destinate al controllo dell’attività lavorativa dei propri dipendenti, in quanto l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori stabilisce espressamente che i controlli svolti tramite investigazioni esterne non possono riguardare l’adempimento della prestazione lavorativa. Possono invece essere legittimi i controlli finalizzati all’individuazione di comportamenti illeciti che esulano dalle normali attività lavorative.
In particolare, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all’accertamento del regolare utilizzo dei permessi Legge 104 (Cassazione civile, Sezione lavoro, Ordinanza 30 gennaio 2025, n. 2157; Cassazione civile, Sezione lavoro, Ordinanza, 20 giugno 2024, n. 17004).
Inoltre, la giurisprudenza ha ribadito che l’impiego di agenzie investigative deve essere giustificato da ragioni concrete.
Infatti, l’indagine è considerata legittima solo qualora vi siano fondati sospetti da parte del datore su un utilizzo improprio dei permessi da parte del lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, riconosciuto il diritto del datore a utilizzare le agenzie investigative al fine di tutelare il patrimonio reputazionale dell’azienda, ricomprendendo nella nozione di “patrimonio aziendale” non solo i beni aziendali, ma anche l’immagine esterna della stessa (Cassazione civile, Sezione lavoro, Ordinanza, 21 novembre 2024, n. 30079).
In conclusione, il datore di lavoro è legittimato ad avvalersi delle agenzie investigative in presenza di fondati sospetti, anche se non necessariamente supportati da prove concrete. La giurisprudenza, come evidenziato, ha riconosciuto la liceità di tale intervento quando finalizzato a contrastare comportamenti fraudolenti del lavoratore, come nel caso di abuso dei permessi Legge n. 104/92. Tuttavia, tale intervento deve essere sempre giustificato da un ragionevole sospetto e deve avvenire nel pieno rispetto della privacy e della dignità del lavoratore.





Grazie per ll'approfondimento, è un tema che sta suscitando molta attenzione. La Cassazione è tornata recentemente sul tema con l’ordinanza n. 23578 del 20 agosto 2025, focalizzando l'attenzione in questo caso sulla malattia e chiarendo un punto essenziale: il datore di lavoro non può spingersi oltre misura nei controlli sul lavoratore in malattia, neppure quando sospetti un comportamento scorretto.
Nel caso deciso, il dirigente era stato pedinato per sedici giorni da un’agenzia investigativa, anche durante le feste di Natale. Un controllo così invasivo è stato giudicato sproporzionato, perché non fondato su un sospetto concreto e condotto con modalità eccessivamente pervasiva. La Corte ha ricordato che l’azienda aveva a disposizione strumenti molto meno intrusivi, come la visita fiscale INPS.
Il principio…