TRASFERTE ESTERE E RIMBORSI: STOP ALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITA'
- Francesco Geria

- 12 ago
- Tempo di lettura: 2 min

La disciplina fiscale dei rimborsi spese di trasferta ha subito importanti modifiche nel 2025.
La Risposta ad interpello n. 188/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente come gestire i pagamenti per spese sostenute all’estero, alla luce delle recenti novità legislative.
Obbligo di tracciabilità: la regola iniziale della Legge di Bilancio 2025
Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 213), l’art. 51, comma 5, TUIR è stato modificato imponendo, per l’esenzione fiscale dei rimborsi spese (vitto, alloggio, viaggio, trasporto), l’uso di strumenti di pagamento tracciabili.
Questa regola, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, si applicava inizialmente a tutte le trasferte, sia in Italia che all’estero.
Il D.L. 84/2025 e il cambio di rotta per le trasferte all’estero
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 1, comma 1, lett. b), ha introdotto una modifica decisiva:
“I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, …”
Da questa data, l’obbligo di pagamenti tracciabili si applica solo alle spese effettuate in Italia. Per le trasferte estere, la tracciabilità non è più condizione necessaria ai fini della non imponibilità fiscale.
L’Interpello 188/2025: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, un datore di lavoro pubblico inviava personale in Paesi privi di sistemi di pagamento elettronico diffusi. L’Agenzia ha chiarito che:
per le spese estere non si applica più l’obbligo di tracciabilità;
è comunque obbligatoria un’adeguata documentazione: ricevute, fatture, scontrini, note spese, relazione del dipendente sul contesto locale.
Cronologia normativa essenziale
Fino al 31 dicembre 2024 – Nessun obbligo di tracciabilità per l’esenzione fiscale dei rimborsi.
Dal 1° gennaio 2025 – Legge di Bilancio 2025: obbligo di tracciabilità per tutte le trasferte (Italia ed estero).
Dal 17 giugno 2025 – D.L. 84/2025: obbligo limitato alle sole spese “sostenute nel territorio dello Stato”.
Interpello 188/2025 – Conferma dell’esclusione per l’estero e indicazioni operative sulla documentazione.
Cosa devono fare aziende e lavoratori
Aggiornare le policy interne distinguendo trasferte in Italia e all’estero.
Formare i dipendenti sulle nuove regole e sull’importanza di conservare prove delle spese.
Archiviare in modo ordinato ricevute cartacee, biglietti di viaggio, fatture e report sulle condizioni di pagamento nel Paese visitato.
La nuova normativa semplifica la vita di chi viaggia per lavoro all’estero, ma richiede maggiore attenzione alla raccolta e conservazione della documentazione.
📌 Regola d’oro:
in Italia ⇒ tracciabilità obbligatoria;
all’estero ⇒ documentazione sempre, tracciabilità se possibile.





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