WELFARE AZIENDALE: NUOVI CHIARIMENTI SU RIMBORSI PER ISTRUZIONE DEI FIGLI E ASSISTENZA AI FAMILIARI IN RSA
- LaborTre

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A cura di Francesco Geria
L'Agenzia delle Entrate, con le recenti Risposte n. 159/2026 e n. 163/2026, ha fornito importanti chiarimenti in materia di welfare aziendale, confermando un orientamento favorevole alla fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 51 del TUIR.
Le indicazioni riguardano due situazioni molto frequenti nella pratica aziendale:
il rimborso delle spese di istruzione sostenute per i figli;
il rimborso delle spese di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti ricoverati in RSA.
Entrambi i documenti confermano una lettura sostanziale delle norme, privilegiando la finalità del beneficio rispetto ad aspetti meramente formali.
RIMBORSO DELLE SPESE SCOLASTICHE: IRRILEVANTE CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO
Con la Risposta n. 159/2026, l'Agenzia ha esaminato il caso di un dipendente che intendeva richiedere il rimborso, tramite il proprio credito welfare, di spese di istruzione sostenute per i figli fiscalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, ma materialmente pagate dal coniuge tramite un conto corrente a lui intestato.
L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il beneficio previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f-bis, del TUIR spetta anche quando il pagamento non è stato effettuato direttamente dal dipendente.
Ciò che assume rilevanza è che:
la spesa riguardi servizi di educazione o istruzione agevolabili;
il beneficiario del servizio sia un familiare individuato dall'articolo 12 del TUIR;
il datore di lavoro acquisisca e conservi idonea documentazione comprovante la spesa e il fruitore del servizio.
Pertanto, il rimborso può essere riconosciuto anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge del lavoratore.
ATTENZIONE AL DIVIETO DI DOPPIA AGEVOLAZIONE
L'Agenzia ribadisce tuttavia un principio fondamentale: la stessa spesa non può beneficiare contemporaneamente del rimborso welfare e di altre agevolazioni fiscali.
Se la spesa scolastica viene rimborsata dal datore di lavoro e tale rimborso non concorre alla formazione del reddito del dipendente, non sarà possibile fruire anche della relativa detrazione fiscale.
Per questo motivo il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione del dipendente attestante che le stesse fatture non sono state e non saranno utilizzate per altre richieste di rimborso o benefici fiscali.
ASSISTENZA AI FAMILIARI IN RSA: NESSUN OBBLIGO DI CONVIVENZA
La Risposta n. 163/2026 affronta invece il tema delle spese sostenute per il ricovero e l'assistenza di un familiare presso una RSA nell'ambito di un piano di welfare aziendale.
Il dubbio nasceva dalle modifiche normative intervenute sull'articolo 12 del TUIR, che sembravano subordinare il beneficio alla convivenza con il familiare assistito.
L'Agenzia ha chiarito che, a seguito delle ulteriori modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 148/2026, il requisito della convivenza non deve essere verificato quando la norma fa genericamente riferimento ai familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR.
Ne consegue che il rimborso delle spese sostenute per una madre ricoverata in RSA, anche se non convivente con il dipendente, può beneficiare dell'esclusione dal reddito prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera f-ter, del TUIR.
UN ORIENTAMENTO FAVOREVOLE ALLO SVILUPPO DEL WELFARE
Le due risposte confermano una tendenza ormai consolidata dell'Amministrazione finanziaria: valorizzare la finalità sociale e familiare degli strumenti di welfare aziendale.
Dal punto di vista operativo, le aziende possono trarre alcune indicazioni importanti:
non è determinante che il pagamento della spesa sia effettuato direttamente dal dipendente;
assume rilievo la corretta individuazione del familiare beneficiario;
è essenziale raccogliere e conservare la documentazione giustificativa;
occorre evitare qualsiasi duplicazione di benefici fiscali sulla stessa spesa;
i rimborsi per assistenza a familiari anziani o non autosufficienti in RSA possono essere riconosciuti anche in assenza di convivenza, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa.
CONCLUSIONI
Le Risposte 159/2026 e n. 163/2026 rappresentano un ulteriore passo verso un'applicazione più concreta e flessibile del welfare aziendale. Le aziende che adottano piani welfare possono contare su maggiori certezze interpretative, mentre i lavoratori vedono rafforzata la possibilità di utilizzare tali strumenti per sostenere spese rilevanti per la vita familiare, come l'istruzione dei figli e l'assistenza ai genitori anziani o non autosufficienti.





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